Cerca

Cronaca

A processo l’uomo dell’aloe Ghignone, tra condanne per frode e risarcimenti rinviati a Torino

A Torino il guru dell’aloe dichiara di non possedere beni

A processo l’uomo dell’aloe Ghignone, tra condanne per frode e risarcimenti rinviati a Torino

A processo l’uomo dell’aloe Ghignone, tra condanne per frode e risarcimenti rinviati a Torino (immagine di repertorio)

Per anni si è presentato come “dottore”, oggi in aula si definisce “naturopata”. Gianfranco Lanza, 57 anni, volto noto dell’azienda aloe Ghignone, è tornato davanti ai giudici del Tribunale di Torino per un nuovo capitolo giudiziario che affonda le radici in una condanna definitiva per frode alimentare e si concentra ora su un punto cruciale: l’esecuzione di un risarcimento mai versato nei tempi stabiliti.

L’udienza si è tenuta oggi, lunedì 19 gennaio. Lanza è imputato insieme alla sorella Manuela Lanza per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Rispondendo alle domande del collegio, l’imputato ha dichiarato di non possedere beni intestati a suo nome: nessuna auto, nessuna abitazione, nessun patrimonio personale. Una posizione ribadita più volte, a sostegno della linea difensiva che insiste sulle difficoltà economiche e su una condizione di sostanziale nullatenenza.

In aula, Lanza ha anche chiarito, per la prima volta in modo esplicito, la propria identità professionale. Ha ammesso di non essere medico e di avere come titolo di studio la licenza media superiore, definendosi esclusivamente naturopata. Una precisazione che assume un peso particolare se inserita nel contesto delle precedenti contestazioni, legate alla commercializzazione di prodotti presentati come benefici per la salute.

Il processo attuale nasce infatti dalla scia di una condanna definitiva per frode alimentare, emersa a seguito delle indagini dei Nas. Gli accertamenti avevano stabilito che i prodotti venduti come aloe ad alta concentrazione contenevano in realtà solo il 10% di aloe, contro l’84% dichiarato, e che la materia prima non proveniva dal Brasile, come sostenuto nella promozione, ma dall’Italia. In quel procedimento era emersa anche la vendita di preparati per un valore di circa 33 mila euro a una cliente, alla quale erano state prospettate promesse di dimagrimento e miglioramenti di salute per il figlio, una persona fragile. Benefici che, secondo gli atti, non si erano mai verificati. La sentenza aveva imposto a Lanza il pagamento di un risarcimento di 18.000 euro.

Quel risarcimento, però, non è stato versato nei tempi stabiliti. Da qui il nuovo rinvio a giudizio. Nel corso dell’istruttoria è emerso che Lanza avrebbe operato utilizzando un conto corrente intestato alla sorella Manuela. Un elemento sottolineato dall’avvocata della parte civile, Mara Battaglia, che ha ricordato come il tribunale civile abbia già stabilito che il risarcimento spetti proprio alla donna. In quella sede era stato ipotizzato anche il pignoramento di un immobile in collina, poi trasformato in un piano di pagamento rateale.

La difesa, affidata all’avvocato Mauro Sgotto, ha sostenuto che Lanza fosse da tempo impossibilitato ad aprire un conto personale e che l’utilizzo del conto della sorella fosse legato sia a esigenze familiari sia alla gestione dell’attività. Quanto al mancato versamento immediato della somma, l’imputato ha spiegato che sul conto non vi era mai stata una disponibilità sufficiente, dovendo far fronte a spese correnti come pubblicità, bollette e costi aziendali. Oggi, secondo quanto riferito in aula, il risarcimento sarebbe in fase di pagamento, con la previsione di completare le rate entro maggio 2026.

Nel corso dell’udienza, gli imputati hanno chiesto che il processo si svolgesse a porte chiuse, lamentando l’impatto mediatico della vicenda. La difesa ha ricordato la presenza prolungata di troupe televisive davanti all’abitazione di famiglia a Pecetto Torinese, parlando di un danno reputazionale significativo. Il tribunale ha respinto l’istanza, ribadendo il principio di pubblicità del processo ordinario.

Al di là degli aspetti strettamente giudiziari, la vicenda solleva interrogativi più ampi. Da un lato, il tema della credibilità di chi propone prodotti legati al benessere e alla salute, soprattutto quando titoli e qualifiche risultano ambigui. Dall’altro, il rispetto dei provvedimenti giudiziari, che rappresentano l’unico strumento di tutela concreta per chi ha subito un danno. Sullo sfondo resta il ruolo decisivo dei controlli dei Nas sulla composizione e l’origine dei prodotti, e la necessità di un’informazione trasparente nei confronti dei consumatori, in particolare quando si tratta di persone vulnerabili.

La prossima udienza è stata fissata all’8 giugno 2026. Fino ad allora, il nodo centrale resterà duplice: la verifica dell’effettivo rispetto del piano di risarcimento e la coerenza tra l’immagine pubblica degli imputati e le responsabilità già accertate in sede giudiziaria. Un caso che continua a muoversi sul confine tra cronaca giudiziaria, tutela dei consumatori e fiducia tradita.

Commenti scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Giornale La Voce

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Edicola digitale

Logo Federazione Italiana Liberi Editori