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Testimonianza

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POLIZIA DI STATO

Può capitare di ricevere una convocazione da parte della Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza al fine di rendere informazioni in merito ad una circostanza di per sè integrante gli estremi di un reato e per la quale sono in corso indagini volte al suo accertamento.

Le dichiarazioni possono essere richieste non solo a colui che in un eventuale procedimento futuro rivestirà l’ufficio di testimone ma anche alla persona nei cui confronti, al momento della convocazione, sussistono indizi di reità, sebbene formalmente il suo nome non figuri ancora nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica.

La differente posizione delle due figure legittima una differente tutela sotto il profilo delle garanzie difensive che la nostra Carta Costituzionale riconosce al suo articolo 24 ove sancisce la inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Pertanto, colui che nel corso della deposizione rende dichiarazioni da cui emergono indizi di reità o colui che viene invitato a rendere informazioni quando già nei suoi confronti sussistono elementi indizianti, il codice di procedura penale riserva diritti e facoltà, non previsti invece per colui che viene ascoltato come semplice testimone sin dall’inizio e mantenga tale posizione per tutta la durata dell’escussione, tra i quali il diritto inderogabile di essere assistito da un avvocato durante il compimento dell’atto e la facoltà di decidere di non rispondere alle domande degli inquirenti. A sottolineare l’inderogabilità di tali garanzie è la Corte di Cassazione che, con la recente sentenza n 27448 depositata nel mese di Luglio di quest’anno, si è espressa in merito. La questione sottoposta ai Giudici di legittimità trae origine da una vicenda in cui il ricorrente, nel corso delle indagini per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ( art. 2 decreto legislativo 74/2000) in ordine al quale sussistevano indizi di reità a suo carico, rendeva dichiarazioni in merito agli agenti della Guardia di Finanza senza che però questi ultimi lo informassero previamente di quelle che sono le garanzie difensive riservate all’indagato, non consentendogli , così,  tra le  altre cose, di farsi assistere da un legale nel momento in cui forniva le informazioni indizianti. La Corte, preso atto che nel corso del processo tali dichiarazioni furono utilizzate quale prova a carico del ricorrente, decretava la inutilizzabilità assoluta delle stesse annullando la sentenza impugnata.

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