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11 Aprile 2022 - 23:05
Rosanna Spatari di fronte alla sua Torteria, un anno fa
CHIVASSO. Un’altra vittoria per Rosanna Spatari, la chivassese titolare della “Torteria”, il locale diventato simbolo della resistenza contro le restrizioni imposte dai vari DPCM.
La scorsa settimana il giudice di pace del tribunale di Ivrea, il dottor Giampiero Caliendo, ha accolto il ricorso presentato dalla chivassese contro l’ordinanza di chiusura del locale imposta dal Prefetto di Torino il 19 aprile di un anno fa.
I fatti se li ricordano tutti. In piena emergenza sanitaria, il locale di Rosanna Spatari continuò ad esercitare la propria attività. Giusto, sbagliato? L’opinione pubblica si divise: in tanti contro la ristoratrice chivassese - arrivarono anche quelli del programma televisivo delle Iene - altri (pochi per la verità) si schierarono al suo fianco.
Il prefetto di Torino Claudio Palomba, su sollecitazione di un’intera città e dell’amministrazione del sindaco Claudio Castello, emise un’ordinanza di chiusura del locale per cinque giorni.
L’ordinanza trovava fondamento in un verbale della Guardia di Finanza del 31 ottobre 2020 in cui si contestava, alla Spatari, l’esercizio dell’attività di servizio di ristorazione oltre gli orari consentiti nonostante l’obbligo imposto fosse fissato “dalle ore 5 alle ore 18”, così come da DPCM del 24 ottobre.
Gli uomini delle fiamme gialle trovarono, alle 20.30, dentro il locale della Spatari, 10 avventori, tutti identificati e sanzionati.
Contro il provvedimento del Prefetto, la titolare della Torteria propose ricorso con l’avvocato Alessandro Fusillo.
La sentenza del giudice di pace di Ivrea è arrivata il 5 aprile scorso. Ed è una sentenza destinata a far giurisprudenza e a far discutere.
Il giudice eporediese infatti statuisce che “[...] la limitazione di orario in questione si rivela essere sostanzialmente non una misura dettata da autonome e peculiari esigene sanitarie non disciplinate, bensì ulteriore cautela per l’eventuale inosservanza di altra norma da parte dei consociati. Tale modus operandi appare anomalo e comunque non sorretto da un adeguato fondamento giuridico. [...] Allo stato - prosegue il giudice - non risultano riconstri/evidenze tecnico-scientifiche che consentano di comprendere le ragioni del (paventato) maggior rischio di diffusione del contagio negli orari non consentiti, e ciò configura altro difetto motivazionale dell’atto”.
In pratica, seppur tutti i vari provvedimenti governativi erano volti alla tutela della salute pubblica, non c’erano adeguate e qualificate motivazioni per sostenere la chiusura dei locali oltre le 18 per contenere il virus.
Esulta, ovviamente, l’avvocato Alessandro Fusillo che con un video su Telegram commenta così la sentenza: “Dopo la sentenza di Cassazione, un’altra bella notizia per Rosanna, diventata il simbolo dei ristoratori che si sono trovati a lottare contro la dittatura sanitaria. Il giudice di pace ha accolto il ricorso contro la sanzione di chiusura del locale imposta dal prefetto di Torino. Non c’è ragione per ritenere che il virus circoli ad orari, e soprattutto che il rischio di un piccolo assembramento possa portare focolai di covid”.
“Una bellissima vittoria - conclude - che mettiamo insieme alle altre pronunce positive di questo mese. Si sta creando una giurisprudenza favorevole ai ristoratori”.
La sentenza del giudice di pace di Ivrea fa il paio con il pronunciamento della Corte di Cassazione del novembre scorso che evidenziava come Rosanna Spatari non aveva commesso il reato di “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”.
La Cassazione aveva annullato, senza rinvio, il provvedimento di chiusura e sequestro preventivo da parte del tribunale del riesame di Torino. Secondo la Suprema Corte il fatto non è previsto dalla legge come reato con riferimento all’articolo 650 del codice penale.
La Torteria, come è stato ricostruito dalla Cassazione, era stata messa sotto sequestro dopo che la titolare Spatari non aveva osservato il verbale di chiusura per cinque giorni emesso dai carabinieri il 27 gennaio 2021, l’ingiunzione del 19 aprile del prefetto, le richieste di presentazione al comando della polizia locale di Chivasso il 29 gennaio e il 3 marzo 2021. Secondo i Supremi giudici la condotta contestata alla Spatari rientrava nelle violazioni alle misure di contenimento del covid, le quali, se con il primo decreto del 23 febbraio 2020 comportavano una violazione del codice penale, con quello successivo del 25 marzo 2020 erano state depenalizzate.
Era prevista solo una sanzione amministrativa, che consisteva in una multa (inflitta dalla prefettura) ed eventualmente dalla chiusura del locale fino a un massimo di 30 giorni. Non solo: in base a “un consolidato orientamento” della Corte, la violazione dell’articolo 650 del codice penale si può ritenere commessa solo se riguarda situazioni “non previste da una norma specifica”, che per quel che riguarda il Covid, dopo i decreti del 2020, esisteva, ed era punita per via amministrativa e non penale.
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