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Il Gambia accusa il Myanmar di genocidio: all’Aia il processo che può riscrivere la storia dei Rohingya

Davanti alla Corte internazionale di giustizia, un micro-Stato africano porta in giudizio il Myanmar per le operazioni militari del 2017: in gioco c’è l’accertamento giuridico del genocidio e il futuro di oltre un milione di Rohingya

Il Gambia accusa il Myanmar di genocidio: all’Aia il processo che può riscrivere la storia dei Rohingya

Il Gambia accusa il Myanmar di genocidio: all’Aia il processo che può riscrivere la storia dei Rohingya

La scena si è svolta nella Sala Grande del Palazzo della Pace all’Aia. Il 12 gennaio 2026 i giudici della Corte internazionale di giustizia hanno ascoltato Dawda Jallow, Procuratore generale e Ministro della Giustizia del Gambia, arrivato da un Paese di circa due milioni di abitanti. Le sue parole hanno rotto il registro abituale della diplomazia: i Rohingya in Myanmar sono stati presi di mira per la distruzione. Davanti a un tribunale creato per dirimere controversie tra Stati, un piccolo Paese dell’Africa occidentale ha chiesto di fissare una verità giuridica su uno dei capitoli più gravi dell’Asia recente: le operazioni militari condotte nel 2017 contro la minoranza musulmana Rohingya hanno avuto, secondo l’accusa, un intento genocidario.

Rohingya

Il Gambia non è arrivato all’Aia per caso. L’11 novembre 2019 aveva depositato l’atto di citazione contro il Myanmar, con il sostegno dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC). Nel gennaio 2020 la Corte aveva già ordinato misure provvisorie vincolanti, imponendo a Naypyidaw di prevenire atti di genocidio e di preservare le prove. Nel luglio 2022 i giudici avevano respinto le eccezioni preliminari del Myanmar, riconoscendo la propria giurisdizione. Ora il processo sul merito è entrato finalmente nel vivo.

A colpire è l’asimmetria del confronto: uno Stato minuscolo che chiama in giudizio una potenza militare regionale. Dal punto di vista giuridico, però, la legittimazione è solida. La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 consente a ogni Stato parte di attivare la Corte in caso di presunte violazioni. Il Gambia ha agito invocando un obbligo erga omnes, cioè dovuto alla comunità internazionale nel suo insieme: prevenire e punire il genocidio.

La linea della difesa del Myanmar è opposta. Le autorità hanno parlato di operazioni antiterrorismo contro gruppi armati Rohingya e hanno definito il dossier presentato dal Gambia infondato. Il ministro Ko Ko Hlaing ha sostenuto che, pur potendo esserci state violazioni, non esiste la prova dell’intenzione di distruggere un gruppo protetto. Per l’accusa, invece, la scala delle operazioni, la selettività delle vittime e la coerenza delle azioni indicano politiche mirate contro il gruppo in quanto tale.

La scelta del Gambia ha radici precise. Il Paese ha alle spalle 22 anni di dittatura sotto Yahya Jammeh e un percorso complesso di giustizia transizionale. Nel 2018 l’allora ministro della Giustizia Abubacarr “Ba” Tambadou visitò i campi profughi di Cox’s Bazar, in Bangladesh, ascoltando le testimonianze dei sopravvissuti Rohingya: violenze sistematiche, stupri, villaggi incendiati, esecuzioni. Tambadou, che aveva lavorato al tribunale delle Nazioni Unite per il Ruanda, riconobbe schemi già visti in altri contesti di crimini di massa. Da quella visita nacque la proposta all’OIC, il sostegno politico e il finanziamento dell’azione legale. Con il passaggio di testimone a Dawda Jallow, la strategia è rimasta invariata.

Davanti alla Corte internazionale di giustizia, il Gambia ha chiesto l’accertamento della responsabilità internazionale del Myanmar per violazione della Convenzione sul genocidio, con riferimento alle operazioni del 2016–2017 nello Stato di Rakhine. Ha domandato la conferma e il rafforzamento delle misure provvisorie già ordinate nel 2020 e l’adozione di riparazioni a favore delle vittime, compreso il ritorno sicuro dei Rohingya, il ripristino dei diritti fondamentali e garanzie di non ripetizione.

Sul piano probatorio, l’accusa ha annunciato testimonianze protette, perizie, rapporti delle Nazioni Unite e di organizzazioni non governative, immagini satellitari e dati sulla distruzione sistematica dei villaggi. Particolare rilievo è stato attribuito alle uccisioni di bambini, considerate un indicatore rilevante dell’intento genocidario. Si tratta di elementi già valutati in passato da organismi internazionali come segnali plausibili di una persecuzione sistematica.

Il nodo centrale resta quello dell’intento. Per configurare il genocidio non basta dimostrare la gravità delle violenze: occorre provare la volontà di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto. Il Gambia ha sostenuto che tale intento emerge dalla ripetizione delle condotte, dall’uso sistematico della violenza sessuale, dalle deportazioni di massa, dalla distruzione dei mezzi di sussistenza e dalle politiche di lungo periodo, come la negazione della cittadinanza ai Rohingya. Il Myanmar ha replicato che questi elementi non dimostrano un progetto di annientamento, ma vanno letti nel contesto di un conflitto interno.

Il percorso processuale è scandito da date chiave. Dopo il deposito dell’istanza nel 2019, le misure provvisorie del 2020e la decisione del 2022 sulle eccezioni preliminari, tra il 2024 e il 2025 sette Stati hanno presentato dichiarazioni di intervento a sostegno dell’interpretazione della Convenzione, dichiarate ammissibili dalla Corte. Le udienze pubbliche sul merito si sono tenute dal 12 al 29 gennaio 2026, con sessioni chiuse per l’esame di testimoni ed esperti. La sentenza è attesa nei prossimi mesi e sarà giuridicamente vincolante per lo Stato convenuto.

Il processo ha una portata che va oltre il Myanmar. È uno dei casi più rilevanti di genocidio esaminati dalla Corte negli ultimi anni e contribuirà a chiarire gli standard di prova e l’interpretazione della Convenzione nel contesto contemporaneo. Il sostegno dell’OIC e l’intervento di più Stati indicano che la decisione avrà effetti generali sulla lettura degli obblighi internazionali di prevenzione.

In parallelo si muove il versante penale. Mentre la Corte internazionale di giustizia giudica la responsabilità degli Stati, la Corte penale internazionale (CPI) si occupa delle responsabilità individuali. Pur non essendo il Myanmar parte dello Statuto di Roma, la CPI ha affermato la propria giurisdizione su alcuni crimini legati alla deportazione dei Rohingya verso il Bangladesh, che è Stato parte. Il 27 novembre 2024 il Procuratore della CPI ha chiesto un mandato di arresto per Min Aung Hlaing per crimini contro l’umanità commessi tra agosto e dicembre 2017. Il Meccanismo investigativo indipendente delle Nazioni Unite per il Myanmar (IIMM) ha collaborato condividendo prove e analisi.

Sul terreno, la situazione resta critica. Nello Stato di Rakhine vivono ancora circa 630.000 Rohingya, molti confinati in campi e aree segregate dal 2012, con forti limitazioni alla libertà di movimento e all’accesso ai servizi. In Bangladesh, nell’area di Cox’s Bazar, quasi un milione di persone vive nel più grande complesso di campi profughi al mondo. I tagli ai finanziamenti umanitari nel 2025 hanno ridotto le razioni alimentari, aggravando malnutrizione e insicurezza. Le condizioni strutturali dei campi, con densità elevatissime e rifugi precari, continuano a esporre la popolazione a incendi, frane ed epidemie.

La difesa del Myanmar ha insistito su sovranità nazionale e lotta al terrorismo, sostenendo che esistono meccanismi interni per affrontare eventuali abusi. Il Gambia ha replicato che la perdurante impunità, aggravata dal colpo di Stato del 2021 e dalla repressione successiva, rende necessario un accertamento internazionale sotto il controllo della Corte.

L’esito del giudizio potrà seguire strade diverse: il riconoscimento di una violazione della Convenzione sul genocidio con ordini di riparazione, l’accertamento di violazioni di obblighi specifici senza la qualificazione di genocidio, oppure il rigetto delle domande. In ogni caso, la decisione contribuirà a consolidare gli standard del diritto internazionale in materia di crimini di massa.

Se un micro-Stato è riuscito a portare davanti ai giudici dell’Aia una potenza regionale invocando la Convenzione del 1948, il messaggio è chiaro: la protezione dei gruppi non è una scelta politica discrezionale, ma un obbligo giuridico controllabile. Per i Rohingya una sentenza favorevole non cancellerebbe le sofferenze, ma potrebbe aprire spazi concreti per il riconoscimento dei diritti, il ritorno in sicurezza e forme di riparazione finora rimaste sulla carta. Non si tratta di retorica, ma di verificare se il diritto internazionale è in grado di riportare la violenza di massa entro regole condivise e vincolanti.

Fonti utilizzate: Corte internazionale di giustizia, Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948), Nazioni Unite, Organizzazione della Cooperazione Islamica, Corte penale internazionale, Meccanismo investigativo indipendente ONU per il Myanmar, rapporti ONU e ONG internazionali.

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