Cerca

Dura la vita del Podestà nell’Ivrea del ‘300!

Dura la vita del Podestà  nell’Ivrea del ‘300!

podestà nel 300

In latino, il vocabolo “potestas” aveva numerosi significati: potenza, potere, forza, autorità, sovranità, efficacia, dignità, magistratura ed altri ancora, tutti però legati dal concetto di diritto, riconosciuto sul piano giuridico, di esercitare un potere. In Italia, il Podestà, nel secolo scorso, durante il periodo fascista era il capo dell’amministrazione comunale ed era nominato dal capo del governo, che era il solo ad avere il potere di esautorarlo; nel medioevo, invece, come apprendiamo dal capitolo XVII degli Statuti di Ivrea del 1329 (1), la carica di Podestà era elettiva. Ogni anno, 15 giorni prima delle calende di settembre (1° settembre), si riunisca la Credenza con all’ordine del giorno l’elezione del futuro podestà; nella riunione si nomineranno 5 elettori in ciascun terziere ... che dovranno, entro il mese di agosto, eleggere il podestà ... non potrà ricoprire la carica di elettore chi non sia iscritto nel registro comunale dei titolari di reddito per 5 libbre o più. Perché l’elezione del podestà fosse valida si dovevano raggiungere i due terzi dei voti favorevoli. Nella stessa seduta, la Credenza eleggeva un denunciator potestatis, cioè un notaio iscritto al collegio notarile, il quale aveva l’incarico di rendere nota la nomina al Podestà. Con lui non poteva andare nessun messo del comune, a meno che fosse un banditore; ... a questo banditore che va con il notificatore, lo stesso notificatore sia tenuto a pagare interamente le spese durante il viaggio, eccetto il nolo ed il foraggio per il cavallo del banditore; il notaio notificatore, poi per tale occasione non potrà chiedere o ricevere o avere da detto banditore alcun tributo o dono. Una volta accettata la carica, il Podestà doveva adempiere alcune formalità ed assumere solenni impegni. Leggiamo il capitolo XVIII. Stabilirono poi ed ordinarono che ogni podestà, in carica nei vari tempi, sia tenuto e debba, all’inizio del suo insediamento in carica, condurre con sé due giudici ultramontani bravi ed esperti, e tenerli con sé per tutto il tempo del suo mandato, a meno che abbiano una evidente e giusta causa, ed un milite, che contestualmente con lui prestino il giuramento riportato più avanti; e se non avrà detti giudici e milite, non possa prestare giuramento né essere insediato in carica; e se il signor podestà trasgredirà, non avranno alcuna validità gli atti compiuti da lui o dai suoi giudici. Tutto questo sia specificato ad ogni podestà al tempo dell’elezione, ed il podestà, i giudici ed il milite, al loro arrivo, prima che discendano da cavallo, nella piazza del palazzo comunale, come è consuetudine, siano tenuti a prestare pubblicamente il giuramento riguardante la loro podestaria, secondo questa formula: § “Io tal dei tali, podestà della città di Ivrea, giuro sui santi vangeli di Dio e sopra questo libro degli statuti, di salvaguardare, custodire e mantenere, in buona fede e senza inganno, la città di Ivrea e gli uomini che in essa abitano e tutti i sottoposti alla mia podestaria e coloro che faranno parte del mio seguito. E poi che osserverò e farò osservare con tutte le mie forze tutti i patti e le convenzioni stipulati quando i signori ottennero il dominio della città di Ivrea, fra gli illustri e magnifici signori Amedeo conte di Savoia e Filippo di Savoia principe di Acaia da una parte, ed il comune e gli uomini di Ivrea dall’altra, e specialmente il seguente articolo o patto, il cui tenore è: ‘E poi che i predetti signori siano tenuti e debbano con ogni loro forza e buona fede, procurare e fare in modo che tutte le discordie che vi sono o di tempo in tempo scoppieranno fra gli uomini di Ivrea siano sedate e fra loro ritorni la pace e la concordia e che a tale scopo possano costringerli, sotto precise pene e bandi ed altri rimedi giuridici, secondo quanto liberamente decideranno, dietro consiglio di tre persone capaci, da eleggersi da ognuna delle parti’...”. È questo un passo di estrema importanza, perché il Podestà si impegna a far rispettare in blocco le convenzioni del 1313, con cui Ivrea si era data ai Savoia pur conservando una grande libertà di azione, come è dimostrato da tutti gli Statuti, fatto salvo però un illimitato potere, da parte dei Savoia, di controllo e di intervento nelle faccende di Ivrea.  Il Podestà agisce dunque come rappresentante dei Savoia e tutore dei loro interessi; nella maggior parte dei casi, tuttavia, il suo operato non ha una funzione politica, ed anche quella amministrativa si limita, praticamente, alla esecuzione delle delibere credendarie. La formula del giuramento è assai lunga. Mi limiterò a stralciarne o riassumerne alcuni passi particolarmente significativi. Il Podestà dovrà far osservare tutti i capitoli degli Statuti. A questo punto è indispensabile aprire una parentesi. Il Podestà era un forestiero, quindi non necessariamente conosceva gli Statuti del comune in cui era stato chiamato a ricoprire la carica podestarile, quindi il quarto capitolo stabilisce:  Il podestà ed i giudici siano tenuti a leggere o a farsi leggere entro il primo mese di incarico e ad ascoltare e capire tutti gli statuti della città di Ivrea sui quali giureranno, perché meglio sappiano le disposizioni e possano osservare le norme in essi contenute; e dopo detto mese i predetti giudici siano tenuti a leggere o a farsi leggere i medesimi statuti almeno una volta ogni quattro mesi. E questo capitolo sia tassativo, cosicché da esso non si possa chiedere né concedere deroga. Vien fatto di pensare che non tutti i Podestà ed i Giudici sapessero leggere, perché si prevede anche che potessero farsi leggere gli Statuti (a meno che si trattasse di persone affette da grave presbiopia!), e  i giudici avevano magari la memoria labile, se ogni quattro mesi dovevano ripassarsi gli Statuti. Per garantire la solerzia di Podestà , Giudici e milite, il capitolo V stabilisce che ...ogni anno, entro otto giorni dall’assunzione del potere da parte del podestà, siano eletti dai procuratori tre buoni e capaci saggi, che siano membri della credenza ed uno dei quali sia esperto di diritto..., cui venga affidato l’incarico di stimolare i suddetti personaggi a dare attuazione agli statuti, ...sia a richiesta di chiunque, sia per loro dovere di ufficio. Evidentemente, vi era una punta di sfiducia nei loro confronti, se si riteneva indispensabile la presenza e l’opera di questi “stimolatori” e si metteva un pochino in dubbio anche la loro onestà, visto che il cap. VI commina a Podestà e Giudici inadempienti la decurtazione di 13 o 20 soldi del loro salario per ogni infrazione. Torniamo al giuramento del Podestà. Egli dovrà far osservare tutti i capitoli degli Statuti ed in mancanza di loro norme da applicare in certe occasioni, dovrà decidere ...secondo le leggi ed il diritto comune e le buone consuetudini della città. Viene così escluso un sia pur limitato potere legislativo del Podestà. Egli non consentirà che qualcuno della sua famiglia prenda un compenso dal Comune per attività come recare ambasciate, partecipare ad azioni militari, cavalcare per impegni inerenti la carica podestarile, ecc., perché tutto ciò era già compreso nello stipendio del Podestà che, se farà diversamente, sarà multato di 25 libre ogni volta. Potrà tuttavia ottenere un rimborso, che gli dovrà essere fatto, a giudizio di tre periti, da nominarsi dal Comune, se capiterà che uno o più dei suoi cavalli muoiano o restino feriti durante lo svolgimento delle incombenze connesse con la sua carica. Il vocabolo “famiglia” è da intendersi nel senso lato che gli si dava allora, che comprendeva non solo i famigliari in senso stretto, ma anche la servitù ed i collaboratori. Il Podestà si impegnava a non interferire, durante le riunioni consigliari, nei lavori della Credenza, ed a non controbattere nessun oratore, ma a prendere semplicemente atto di quanto veniva detto. Si impegnava anche a non ricorrere a manovre perché non fosse iscritto a parlare qualche oratore non di suo gradimento. Prosegue la formula del giuramento: ...inoltre che verrò ogni giorno giuridico (2) al palazzo del comune due volte il giorno quando si renderà giustizia due volte, e starò lì o nella piazza dello stesso palazzo dall’uscita dalla messa di santa Maria fino a terza, e dalla campana che si suona dopo la nona fino ai vespri, a meno che ne sia impedito perché impegnato altrove per esercitare il mio ufficio. L’ultima parte della formula del giuramento è interessante, perché ad essa si rifà un momento del carnevale di Ivrea: Con tutte le mie forze non permetterò che si costruisca alcun edificio nel luogo e nel terreno su cui sorgeva il castello di San Maurizio e le torri del defunto signor marchese. Data la sua importanza, il capitolo termina con la formula: E questo statuto sia “precissum et trunchum” (3), cosicché da esso, in tutto o in parte, non si possa chiedere né concedere deroga. Per evitare possibili episodi di corruzione, ed allontanare il sospetto che il Podestà e la sua cerchia facessero favoritismi a qualche cittadino, il capitolo XX dispone quanto segue: Stabilirono poi ed ordinarono che il podestà ed i giudici ed il milite o qualcuno della loro famiglia, direttamente o tramite un’altra persona subordinata, non possa prendere e ricevere o far prendere o ricevere [qualche regalo o donativo], in nessun modo e con nessun accorgimento, da nessun uomo laico, chierico o religioso, da nessun maschio o femmina, che sia o debba essere della sua podestaria o che abiti in paesi o luoghi o territori entro i confini della sua podestaria; ma lo stesso podestà, un giudice, il milite, o qualcuno dei loro, non possano donare qualcosa a quelle persone, e neppure, con loro o con qualcuno di loro, mangiare o bere, eccetto vino e frutta. Era vietato al Podestà, ai giudici ed alla loro famiglia, costringere qualcuno a concedere loro dei prestiti o intervenire in qualità di avvocati nelle cause pendenti fra cittadini appartenenti alla loro giurisdizione, peggio ancora se si facevano pagare. Il Podestà ed i suoi Giudici erano sottoposti ad altre norme restrittive. Infatti, nel capitolo XXIV è scritto che non potranno pernottare fuori della città di Ivrea senza la volontà e l’autorizzazione della credenza, e l’autorizzazione non si potrà chiedere né ottenere se non due volte in tutto l’anno e per non più di 15 giorni ogni volta, salvo per portare a termine affari del comune o per questioni connesse con la sua carica.  Se qualche membro della Credenza si fosse azzardato a chiedere che si concedesse qualcosa di diverso o contrario a quanto disposto, sarebbe stato privato per tutto l’anno del diritto di partecipare alle riunioni della Credenza, e gli sarebbe stato tolto ogni altro incarico datogli dal Comune. Inoltre, il podestà all’epoca in carica nella città di Ivrea non possa né debba e non gli sia consentito, durante il suo incarico, condurre o far condurre sua moglie, se ne avrà una, a stare ed abitare con lui nella città di Ivrea. In aggiunta a tutto questo, al povero Podestà non davano neppure un “alloggio di servizio”. Infatti il capitolo XXI dice sbrigativamente e senza nessun giro di parole: Poi si stabilì e si ordinò che il podestà all’epoca in carica sia tenuto ad affittare a sue spese le case in cui abita con la sua famiglia (intesa, naturalmente, nel senso che si è detto prima). Al termine del suo mandato, il suo operato e quello della “famiglia” e dei giudici veniva sottoposto a sindicatura, cioè ad esame per appurare che non avesse commesso irregolarità e per accertare che non lasciasse delle pendenze.  L’argomento è trattato nel capitolo XXVI. Stabilirono poi ed ordinarono che il podestà cioè il vicario, per 15 giorni prima dello scadere del suo mandato sia tenuto e debba notificare per mezzo di un banditore, nei luoghi consueti della città di Ivrea, che chiunque debba ricevere qualcosa, a qualunque titolo, dallo stesso podestà o dai suoi giudici o dal milite o da qualche membro della loro famiglia... si presenti al Podestà per ricevere quanto a lui dovuto.  Scaduto il termine del mandato, il podestà sia sottoposto al controllo dell’operato suo e dei suoi giudici e della sua famiglia; e non possa essere svincolato e andarsene dalla città di Ivrea per altri 10 giorni, per dar tempo a chi, entro due giorni dalla fine del mandato, avesse qualcosa di cui lagnarsi nei confronti suoi o di qualcuno della sua famiglia, o si presentasse qualcuno che avesse diritto di esigere qualcosa da loro, cosicché i procuratori del comune possano eleggere un uomo rispettabile e degno di fiducia, il quale si impegni, con un suo giuramento solenne, ad assumere l’ufficio di procuratore per tutti coloro che vogliono reclamare qualcosa dal podestà, dai giudici, dal milite e dalla sua famiglia, e dopo aver accettato questo incarico, lo porti coscienziosamente a termine. Nell’arco dei dieci giorni, se vi erano reclami nei confronti del Podestà e dei suoi collaboratori, il Podestà veniva sottoposto al giudizio inappellabile di un incaricato del comune, all’uopo nominato. Se però non veniva scrupolosamente eseguito quanto prescritto dallo Statuto, chiunque dovesse ricevere qualcosa dal Podestà o da qualcuno della sua famiglia, era autorizzato ad arrestare il debitore o i debitori e a sequestrarne i beni fino a completa sua soddisfazione. Se invece, entro i prescritti due giorni, non si presentava nessuno ad avanzare pretese nei confronti del Podestà e dei suoi aiutanti, o se gli eventuali creditori giungevano ad un accordo con il Podestà, quest’ultimo era autorizzato, dal suo successore, a lasciare Ivrea. Naturalmente, le decisioni del capitolo erano tassative ed inderogabili. Malgrado i vincoli, le difficoltà ed i rischi ad essa connessi (frequenti e salate erano le multe per ogni errore ed omissione), la carica di Podestà, come pure quella di Giudice era assai ambita, per il prestigio sociale che ne derivava. Quindi, per evitare che qualcuno, rimanendovi troppo a lungo, potesse acquistare un’influenza eccessiva sulla città, e magari creare una rete di intrallazzi, il successivo capitolo XXVI stabiliva che Podestà, Giudici e milite non erano rieleggibili se non dopo un anno dal termine del precedente incarico. Ovviamente, anche questo doveva considerarsi precissum et trunchum! Note 1. Gli Statuti di Ivrea sono stati raccolti e pubblicati in edizione critica, nel 1968, dal prof. Gian Savino Pene-Vidari (Biblioteca Storica Subalpina – CLXXXV). La traduzione dei brani riportati nel presente articolo è opera mia: ho cercato di rimanere quanto più possibile aderente al testo latino, pur a scapito, talvolta, della fluidità del discorso. 2. Cioè nei giorni in cui si amministrava la giustizia. 3. Tassativo

Savino Giglio Tos

Commenti scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Giornale La Voce

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Edicola digitale

Logo Federazione Italiana Liberi Editori