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15 Aprile 2022 - 17:28
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Si è accennato in un precedente intervento su questo giornale alla pregnante incidenza nei Tribunali del numero di vertenze per diffamazione; complice l’utilizzo improprio di internet, ma non solo. Spesso la stessa leggerezza con cui si comunicano opinioni critiche circa una determinata persona sta all’origine di procedimenti penali e civili nei quali il soggetto che si ritiene leso nell’onore o nel decoro professionale reclama lauti risarcimenti in ragione del pregiudizio che avrebbe subito sia sul piano patrimoniale sia sul piano non patrimoniale. Preliminarmente è bene precisare come l’elemento di distinzione della diffamazione dall’ingiuria, che a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 15/01/2016 n. 7 non è più prevista dalla legge come reato per andare a costituire, invece, un semplice illecito civile, è da rinvenirsi nella assenza del destinatario dell’offesa al momento della propalazione e, dunque, nella non contestualità temporale tra la condotta e la percezione da parte dell’offeso del tenore lesivo della critica mossagli. Il requisito della assenza dell’offeso, tuttavia, non è sufficiente ai fini del riconoscimento di una condotta come diffamatoria qualora la comunicazione lesiva avvenga limitatamente con un solo soggetto, pur in mancanza del destinatario. Tale ultima circostanza determinerà, infatti, la qualificazione del comportamento come ingiuria. A quest’ultimo riguardo, tuttavia, si deve precisare come gli stessi giudici riconoscano la sussistenza della diffamazione anche qualora un soggetto offenda un altro comunicando apparentemente con una sola persona ma con il precipuo fine che quanto riferito sia oggetto del così detto passa parola. In quest’ultima ipotesi, per il riconoscimento di una responsabilità sarà, pertanto, necessario che emerga nel processo la prova della suddetta intenzione; circostanza non di facile verificazione in ragione della evidente difficoltà di dimostrare quanto è oggetto del pensiero di una persona.
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