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29 Settembre 2021 - 14:45
L’area To-10 è tra Mazzè, Caluso e Rondissone
NUCLEARE. Il decreto legislativo n. 31 del 2010 prevede che la Sogin, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione della Cnapi e del Seminario e formalmente trasmesse entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del Seminario medesimo, nei 60 giorni successivi redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
Con proprio decreto il ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente ed il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico (di cui fa parte il Deposito, ndr). La Carta è pubblicata sui siti della Sogin e dei Ministeri.
Entro 30 giorni dall’approvazione della Carta, la Sogin invita le Regioni e gli enti locali delle aree idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare, entro 60 giorni, il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d’interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali.
In caso di assenza di manifestazioni d’interesse, la Sogin promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell’area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin. A conclusione del procedimento il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l’intesa delle Regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee.
In caso di mancata definizione dell’intesa entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell’intesa stessa, si provvede entro 30 giorni alla costituzione di un Comitato interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione dall’altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e del ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del parere stesso.
Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i 60 giorni successivi si provvede all’intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.
Al termine di questa procedura il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree idonee sulle quali è stata espressa l’intesa regionale alla Conferenza unificata. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell’ordine di idoneità e fino all’individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin effettua le indagini tecniche, e in esito a tali indagini formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.
Entro 30 giorni dalla ricezione della proposta il ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente ed il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per gli aspetti relativi all’attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative, in via esclusiva alla stessa Sogin, nel rispetto del diritto comunitario.
Con il medesimo decreto la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative.
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