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Risarcimento danni per errori giudiziari

Giustizia

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Non v’è motivo per non rendere risarcibile il danno non patrimoniale subito da un soggetto vittima di errore giudiziario anche laddove esso sia stato commesso prima che entrasse in vigore la legge 18 del 2015 che ha modificato il dettato di cui all’art. 2 della lelegge 117 del 1988 (disciplinante la responsabilità civile del magistrato)  ampliando le ipotesi legittimanti le richieste risarcitorie.

La questione è stata affrontata dalla Corte Costituzionale a seguito  di una vicenda che ha visto coinvolto un soggetto, indagato dalla Procura calabrese per concorso in associazione mafiosa, la cui posizione fu archiviata per comprovata estraneità ai fatti ma dopo che il suo nome balzò all’onore delle cronache con le conseguenti ripercussioni negative sulla sua onorabilità. Fu instaurato, così, il procedimento civile per il ristoro dei pregiudizi derivanti , e  una volta approdato  in Cassazione dopo esser stati esperiti i diversi gradi di giudizio, i  giudici della Corte sollevavano questione di legittimità costituzionale dell’ articolo 2 della legge 117 del 1988, nella parte in cui non estendeva la risarcibilità dei danni non patrimoniali anche a tutte quelle situazioni in cui la vittima dell’errore giudiziario non fosse stato privato della libertà personale, così come diversamente previsto dalla modifica del 2015. E ciò in considerazione dell’approdo giurisprudenziale secondo cui dalla lesione di un qualsiasi diritto inviolabile della persona tutelato dalla nostra Costituzione ( compreso il diritto alla salute ) consegue sempre il  risarcimento.

La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 15 settembre di quest’anno,  ha ritenuto fondata la questione e ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 117 del 1988 disciplinante il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, nel testo previgente alla sua modifica apportata dalla legge 18 del 2015 relativamente alla parte in cui non si prevede un ristoro per i danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni di tutti quei diritti inviolabili garantiti dalla nostra carta fondamentale, e non della sola ipotesi di privazione della libertà.  

In questo modo, anche l’errore giudiziario commesso in vigenza della vecchia formulazione della disposizione succitata costituirà motivo per la richiesta da parte della vittima di indennizzo negli stessi termini consentiti dalla riforma del 2015.

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