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13 Luglio 2022 - 16:40
Il mantenimento dei figli minori o dei maggiorenni non autosufficienti è un dovere che spetta ai genitori in quanto tali, tant’è che in caso di mancata ottemperanza allo stesso questi ultimi incorrono in gravi responsabilità, anche di carattere penale. Infatti, chi omette di fornire i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro è passibile di procedimento penale per il reato di cui all’art. 570 cp . rubricato “violazione degli obblighi di assistenza famigliare”,e/o per il reato di cui all’570 bis c.p nell’ipotesi in cui l’inottemperanza del genitore sia semplicemente riferibile ad una omessa corresponsione di quanto stabilito nel provvedimento giudiziale emesso all’esito di un procedimento di separazione, divorzio o di affidamento dei figli.
Ma la gravità di tale inadempienza è tanto più percepibile se si considera che se nel corso del giudizio a carico del genitore la stessa dovesse persistere, il giudice penale, nel condannare l’imputato alla detenzione, spesso non concede il beneficio della sospensione della pena con la rovinosa conseguenza di una sua esecuzione.
Tale ultima evenienza, paradossalmente, a ben vedere potrebbe però inficiare ulteriormente la posizione del figlio il quale si troverebbe ancor meno tutelato in ragione della probabile perdita del lavoro da parte del genitore condannato
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