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I "RIBALDI" PIEMONTESI

I "RIBALDI" PIEMONTESI
Chi sono i “Ribaldi” o i “Barattieri” medievali?  Sono tra quelli che vivono di espedienti. Coloro che più precisamente hanno legato il proprio destino al gioco, ad una condotta amorale, che spesso costeggia le aree del furto e del meretricio e su di loro si riversa la condanna collettiva del volgo “bona fame” .Ce lo spiega meglio, e con una certa eloquenza, un brano tratto dai libri criminali del Trecento: “Sosso ribaldo di meerda che tu se’… Sosso baractieri di fieccia che tu se’, va’ sta’ in sulla piaçça co lli altry baractieri come tu se’ usato…”. La piazza è dunque la loro casa, là dove giacciono sopra stuoie al riparo dei portici. Gli statuti piemontesi  medievali ci permettono di cogliere uno sforzo di definizione sul piano legale della figura del ribaldo, basti dire che apostrofare qualcuno con il nome di ribaldo o barattiere poteva condurre davanti al giudice. “Vilis persona” è il ribaldo, con altri malfamati, negli statuti di Ivrea, dove si specifica che nessuno possa essere considerato vile persona a cagione della sola povertà.  E’ ribaldo invece a Villafranca Piemonte chi non possiede una ricchezza di quaranta soldi e si gioca i panni alla bisca: “Ribaldus vero intelligatur qui non habet solidos quadraginta in bonis. Et ludit pannos suos ad baschazam”. E’ ribaldo, secondo gli statuti Cuneesi, chi ha perso al gioco “usque ad camisiam” nell’ultimo anno, oppure chi è notoriamente riconosciuto per tale. A Revello “ribaldus intelligitur” è chi si gioca le vesti e bestemmia d’abitudine o è pubblico lenone. Un’altra località del Saluzzese, Pagno, lo individua come colui che va per taverne e gioca ai dadi senza ritegno fino alla camicia e alle brache. Più articolati gli statuti di Balangero, Mathi e Villanova, per i quali il ribaldo conduce vita “vilem et deploratam”, non ha di che mantenersi, si gioca i panni fino alla camicia e passa il suo tempo alla taverna. Ma la definizione di ribaldo più completa è contenuta negli statuti duecenteschi di Pinerolo: “ribaldum vero intelligimus mendicantem validum et qui ducit humilem et deploratam vitam vivendo pro maiori parte in tabernis et postribulis et qui ludit pannos dorsi usque ad camisiam et qui de suo non habet unde vivat nec laborat pro maiori parte vel quem vulgi opinio ribaldum reputat”.   L’esistenza contrassegnata della “mala fama”, appare negli statuti come il nucleo generatore di ogni successiva esperienza ai limiti di legge. A Vercelli e a Cuneo l’”homo mala fame” condivide con il ladro notorio la sorte di essere sottoposto alla tortura. A Ivrea gli statuti del 1329 impongono a ladri, malfattori e uomini malfamati il deposito di una cauzione a garanzia del loro comportamento futuro, pena l’espulsione immediata dalla città “sine aliqua spe redeundi”. La clausola della cauzione scompare nella redazione statutaria del 1433, la quale immediatamente prescrive che “nulla persona male condictionis et fame” si azzardi ad abitare in città o nel circondario. Un’altra comunità canavesana, Azeglio, impone ai propri abitanti, nei suoi statuti quattrocenteschi, di non frequentare in alcun modo i malfamati, né di giorno né di notte, mentre gli statuti tardo trecenteschi di Villafranca Piemonte riservano il ruolo di “accusator”, in qualunque procedimento legale, soltanto all’uomo “bona fama”.  Quindi, al pari del generico individuo “de mala fama”,  a cui, per esempio, è interdetto muoversi nelle ore notturne per Bra e di cui si presume la colpevolezza, già solo quando lo si trovi circolante in una notte in cui sia stato commesso un furto, il ribaldo non può andare per Villafranca Piemonte dopo il suono della campana serale, neppure recando il rassicurante “lumen”, sotto pena di un’ammenda. A Verzuolo, la sua semplice presenza in ore sospette in una casa, in un’aia o in un orto, fa scattare un immediato diritto di punizione corporale da parte del proprietario. Unico limite, che il ribaldo non perda la vita o un membro, e che le ossa non gli siano fratturate. Il ribaldo inoltre, si distingue per un suo preciso, inconfondibile aspetto fisico che volutamente gli affianca anche l’immagine aleatoria di spia e corriere : “Avea i capelli crespi e rabbuffati con pochi danari nell’una mano, cioè nella manca, e nella ritta avea tre dadi, et al capestro che teneva per cintola avea uno bossolo da portare lettere, pieno”.   Il ribaldo bestemmia: “Blasfemant Deum et beatam Virginem, matrem eius”.E poiché non ha solitamente di che pagare la pena pecuniaria incorre nella punizione afflittiva, come chiaramente descrivono gli statuti di Riffredo e Gambasca: “si fuerit ribaldus vel alia persona que non habeat unde solvere bannum ponatur ad pellericum vel ad cathenam ligatus”. Quando bestemmia il ribaldo? “In ludo et extra”, “in aliquo ludo seu extra”, “in ludo ver aliter” rispondono gli statuti canavesani di Pavone, di San Giorgio e di Romano. Egli è dunque il primo candidato a subire un sistema di pene articolato in cui la severità si mescola all’intento derisorio e al significato simbolico. Il bestemmiatore è incatenato e pubblicamente esposto a Revello, incatenato per un giorno vestito delle sole brache e poi fustigato a Verzuolo, assicurato “ad cathenam publicam” per una giornata a Bra. Altrove si dispone di fustigarlo per il paese, come a Villafalletto, magari nudo per maggior ludibrio, come a Incisa, o ci si pronuncia indifferentemente per la fustigazione o la berlina, come si fece a Revigliasco. Più significative appaiono le pene che sembrano soddisfare un bisogno collettivo di igiene sociale, quasi un desiderio di lavare l’onta attraverso una purificazione. E’ dunque “demergatum in Padum” il bestemmiatore a Moncalieri, sia posto supino in piazza a Cuneo e lì lavato con quattro grandi secchiate d’acqua, sia annaffiato con una secchiata a Lesegno: “ante portam castri iuxta pontem”, sia posto alla berlina o costretto a saltare nell’acqua del Maira a Savigliano, “frustetur et sbatetur per tres vices in aqua” a Garessio, lo si getti nel fossato del castello a Genola, “vacuetur una situla aque super caput (ei)” a Ormea, lo si fustighi “publice per civitatem” a Ivrea, oppure lo si tuffi tre volte nella Dora o lo si esponga alla catena: “proiiciatur de ponte Padi et demergatur tantum sine facti atrocitate” a Villafranca Piemonte.   Il ribaldo è un giocatore indefesso, mai privo di quei dadi, magari truccati, che costituivano la sua fonte prima di guadagno. “Decius” era il dado per il linguaggio colto dei goliardi, “Tassi” erano detti amichevolmente i dadi (taxilli) nel vocabolario furbesco della furfanteria. L’attività dell’azzardo, svolta frequentemente dal ribaldo nelle taverne, è particolarmente grave agli occhi della giustizia medievale perché spartisce buona e mala fama, vita rispettabile e vita deplorata. La diffusione del gioco e più precisamente quei dadi, impiegati in una miriade di combinazioni fantasiose, porta spesso all’accusa privata contro i giocatori d’azzardo, per esempio ad Ivrea. In taverna ci si attarda in incontri sconsigliati, oppure si ignora impunemente, impegnati in passatempi non onesti, il suono della campana serale che, per esempio, dava ufficialmente l’inizio alla notte di San Benigno Canavese: “causa tabernandi seu ludendi”. Alla taverna, inoltre, si frequentano meretrici: “femmine vane” vi indugiano anche dopo il suono dell’ultima campana, entrando in una regione moralmente oscura che duplicava la gravità dei reati fino a quando la campana mattutina, detta talvolta “ribaldifugum”, non liberava gli uomini dai timori. Per scongiurare questo pericolo a Moncalieri, nel 1376, si richiede una diffida apposita, gridata per le vie, dal messo comunale. Il taverniere stesso era figura moralmente ambigua, talvolta tenutario a un tempo, come attesta un altro documento moncalierese, di osteria e di postribolo. Ma con chiarezza il pubblico disprezzo emerge dalla pratica, attestata ad Ivrea, di far correre alle meretrici e ai loro compagni “arnaldi, ribaldi seu lenones” un buffonesco palio a piedi in occasione di certe festività religiose.   Gioco d’azzardo, prostituzione e risse si confondono quindi in un mondo di “mala fama” ben inquadrato dai conti della castellania di Fossano: Henricus Mollus è condannato a pagare, negli anni 1324-25, dieci soldi “quia dixit verba iniurosa Iohanni de Stura” e venti soldi “quia capiglavit Michaellem de Monte”. Henricus è un rissoso, ma anche un giocatore d’azzardo, in quanto condannato nel 1327 “quia luxit ad taxillos contra ordinamenta”. Obertus Brignolus, invece, “bibit post campanam in taberna”. Frequenta personaggi che gli si avventano contro coltello alla mano, vende carne non in regola e proferisce ingiurie, non senza incorrere in altre condanne non specificate “pro precepto non observato”. Dieci soldi deve sborsare nel 1326 Iohannes Trucus, ladruncolo di una “faudata” di uva in una vigna, di trenta soldi è invece la pena “quia percussit Iacobum Binellum de pugno” e di ventisei soldi e otto denari, dedotta probabilmente la parte dovuta all’accusatore, “quia luxit ad taxillos contra ordinamenta”. Un “Conradus de Anieto” è posto ai ferri con un suo compare nel 1324 perché “facerant quendam caniglanciam (rissa)” e nel 1325 viene nuovamente alle mani ed è ferito; ma intanto era già stato condannato (e come dubitarne?) per avere giocato ai dadi. Tra il 1280 e il 1282 un Astrugetus versa alla castellania di Susa quindici soldi “quia percussit quendam ribaldum”; la castellania di Chivasso incassa nel 1327 tre soldi e quattro denari “de quodam ribaudo, quia luxit” e nel 1328 i tre ribaldi Olineronus, Gambereia e Castiglonus appaiono coinvolti in qualche rissa. Ancora a Susa “Petrus de Burgono” è condannato nel 1329 “quia quemdam ribaldum verberavit, cepit et ligavit sine revelatione facta domino”. Intorno al 1340 pene pecuniarie sono pagate a Vigone dal ribaldo Iacobus “quia percusserat maliciose quandam meretricem” e dal ribaldo Clericus “quia celavit veritatem super uno testimonio”, anche se in questo caso la pena è riscossa solo in parte “propter eius maximam paupertatem”. Infine nel 1346, con due fiorini, il ribaldo “Iacherius de Aygabella” estingue il debito contratto con la castellania di Carignano per la sua condotta amorale: “quia inculpatur carnaliter cognoscisse uxorem Iohannis Treponi”. Abbiamo visto dunque, come Il ribaldo vero, vagabondo e interstiziale, abbia lasciato tracce labili nella documentazione, talvolta anonime, ma disseminate ovunque a testimoniare il passaggio degli uomini senza domicilio e il loro scontro con le istituzioni. Di questo variopinto mondo di “mala fama” medievale, facevano parte anche giullari, cantastorie e goliardi piemontesi: ma di questo ne parleremo nel prossimo articolo.
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