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Separazione e mantenimento: i diritti del coniuge economicamente più debole

Quando spetta l’assegno di mantenimento e cosa cambia con il divorzio

Separazione e mantenimento: i diritti del coniuge economicamente più debole

Separazione e mantenimento: i diritti del coniuge economicamente più debole

Buongiorno avvocato. Sono intenzionata a separarmi da mio marito. Non ho mai lavorato per badare ai figli e, pertanto, non saprei come mantenermi. Sono legittimata a pretendere che mi venga versata una somma a titolo di mantenimento?

Marta, Settimo Torinese

Gentile lettrice, con la separazione personale tra i coniugi vengono a meno solo alcuni degli obblighi nascenti dal vincolo matrimoniale, ossia il dovere di fedeltà, collaborazione e convivenza. Permane, invece, il dovere di assistenza materiale che fonda il diritto del coniuge economicamente più debole a vedersi riconosciuto, con il provvedimento di separazione, un assegno di mantenimento che Lei, dunque, potrà pretendere affinché Le venga garantito lo stesso tenore di vita che ha goduto sino ad oggi.

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Consideri, tuttavia, che tale presupposto non sarà sufficiente ai fini dell’accoglimento della medesima richiesta in sede di divorzio. In quest’ultimo caso, infatti, il giudice è chiamato a dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale, sino a quel momento ancora sussistente nonostante la pronuncia di separazione personale, con la conseguente estinzione di tutti gli obblighi derivanti dal matrimonio, tra i quali il dovere reciproco di assistenza materiale.

Pertanto, laddove Lei e Suo marito intendiate in futuro divorziare, l’eventuale richiesta di mantenimento che rinnoverà in quella sede dovrà essere supportata dalla dimostrazione che il permanere delle condizioni economiche per Lei sfavorevoli siano da attribuirsi a scelte assunte in costanza di matrimonio a vantaggio della Sua famiglia, o del partner, a fronte di un Suo sacrificio. La circostanza che solo tale ultima condizione legittimi il riconoscimento dell’assegno divorzile trova conferma in una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione pubblicata il 29 gennaio di quest’anno, al numero 21502.

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

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