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18 Gennaio 2026 - 10:50
Bar non sono discoteche: il Viminale fa chiarezza su musica, karaoke e prevenzione incendi
È datata 15 gennaio 2026 la circolare con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuocointerviene per mettere ordine in una materia che, negli anni, ha prodotto più confusione che certezze: l’inquadramento di bar e ristoranti rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, soprattutto ai fini della prevenzione incendi. Un documento di indirizzo operativo che nasce dall’esigenza dichiarata di garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, evitando interpretazioni arbitrarie e letture estensive delle norme.
Un intervento che arriva in un contesto europeo segnato da una rinnovata attenzione ai temi della sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, anche alla luce di gravi episodi di cronaca che hanno riacceso il dibattito sulle condizioni di esercizio e sulla gestione delle emergenze. Tra questi, il tragico incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera, che ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei locali affollati e della distinzione tra attività di semplice somministrazione e veri e propri luoghi di intrattenimento. La circolare del Viminale, tuttavia, si muove su un piano strettamente tecnico-normativo e non richiama esplicitamente fatti di cronaca, concentrandosi sul chiarimento delle regole vigenti.

Il punto di partenza del documento è netto: bar e ristoranti non sono attività soggette al D.P.R. 151/2011, il decreto che disciplina i procedimenti di prevenzione incendi, perché non rientrano tra le attività elencate nell’Allegato I. Un chiarimento che riprende e consolida precedenti indicazioni ministeriali, evidentemente ritenute ancora necessarie alla luce di prassi applicative non sempre coerenti adottate sul territorio.
La distinzione fondamentale, ribadisce il Ministero, è quella tra somministrazione di alimenti e bevande e attività di pubblico spettacolo e trattenimento, disciplinate dagli articoli 68 e 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In quest’ultimo ambito rientrano quei locali in cui l’intrattenimento rappresenta l’attività prevalente, caratterizzata da elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico. È il caso, ad esempio, di discoteche e sale da ballo, per le quali trovano applicazione regole tecniche specifiche e obblighi più stringenti, dal decreto ministeriale del 19 agosto 1996 fino alla Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di prevenzione incendi, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023.
Uno dei passaggi più delicati riguarda musica dal vivo e karaoke, spesso utilizzati come elemento discriminante per assimilare un bar a un locale di pubblico spettacolo. La circolare chiarisce invece che la presenza di musica, strumenti musicali o di un impianto karaoke non trasforma automaticamente un pubblico esercizio in un locale di spettacolo, purché l’intrattenimento resti accessorio rispetto alla somministrazione, non siano presenti sale appositamente allestite per le esibizioni e la capienza non superi le 100 persone. Solo quando lo spettacolo assume carattere prevalente, incidendo in modo sostanziale sull’organizzazione del locale, sugli impianti, sul layout degli spazi e sulla gestione dell’affollamento, si rende necessario un riesame complessivo dell’inquadramento dell’attività.
La circolare dedica ampio spazio anche ai profili di sicurezza antincendio per bar e ristoranti, chiarendo un equivoco ricorrente: l’assenza di assoggettamento al D.P.R. 151 non equivale all’assenza di obblighi. In mancanza di una regola tecnica verticale specifica, la sicurezza deve essere garantita attraverso una valutazione del rischio incendio, sviluppata secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 3 settembre 2021, facendo riferimento al Codice di prevenzione incendi o, nei casi di basso rischio, al cosiddetto “Minicodice”.
Particolarmente rilevante è il passaggio sulla gestione dell’emergenza. Il Ministero ricorda che l’obbligo di predisporre un piano di emergenza non dipende più esclusivamente dal numero dei lavoratori, ma anche dal numero complessivo delle persone presenti. Nei luoghi di lavoro aperti al pubblico, infatti, il piano è obbligatorio quando sono presenti contemporaneamente più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei dipendenti. In questo quadro viene introdotto in modo esplicito il concetto di “occupanti”, intesi come tutte le persone presenti a qualsiasi titolo, clienti e visitatori compresi, con particolare attenzione alle persone con esigenze speciali.
La circolare distingue inoltre due ambiti normativi spesso confusi: da un lato il Documento di valutazione dei rischi, che ha come obiettivo la tutela dei lavoratori; dall’altro la gestione della sicurezza antincendio, che deve garantire la sicurezza di tutti gli occupanti. Due piani distinti, entrambi obbligatori, che non possono essere sovrapposti né semplificati.
Il documento si chiude ribadendo il proprio carattere di indirizzo operativo e richiamando le responsabilità dei gestori, chiamati a mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e ad adeguare le misure di prevenzione all’evoluzione delle modalità di esercizio. Un richiamo che assume un peso ancora maggiore in una fase storica in cui la cronaca europea ha dimostrato, anche tragicamente, quanto il tema della sicurezza nei luoghi aperti al pubblico non possa essere affrontato con superficialità.
Insomma, il messaggio del Ministero è chiaro: non tutto ciò che ha musica è uno spettacolo, e non tutti i bar possono essere trattati come discoteche. La sicurezza resta un obbligo serio e imprescindibile, ma deve poggiare su criteri oggettivi, coerenti e uniformi, non su interpretazioni estemporanee.
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