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Legge di Bilancio 2026: cosa cambia davvero per famiglie, lavoratori e imprese

Un'analisi delle novità fiscali e delle ricadute sul territorio

Legge di Bilancio 2026: cosa cambia davvero per famiglie, lavoratori e imprese

Con l’approvazione definitiva alla Camera il 30 dicembre 2025 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come legge n. 199/2025, la Legge di Bilancio 2026 entra ufficialmente in vigore. Si tratta di un provvedimento molto denso sul fronte fiscale, con interventi che toccano Irpef, imprese, lavoro, casa, criptoattività, agricoltura, banche, enti locali e ricostruzione post-sisma.

Di seguito una panoramica ragionata delle principali misure, con uno sguardo alle possibili conseguenze pratiche per contribuenti, professionisti e imprese, anche nel nostro territorio.

  1. Irpef, redditi alti e nuove soglie: come cambia la tassazione delle persone fisiche

Riduzione della seconda aliquota Irpef (articolo, commi 3-4)

La prima misura simbolica riguarda l’Irpef:

  • la seconda aliquota scende dal 35% al 33%.

Questo alleggerisce il prelievo sui redditi che ricadono in quella fascia, con un beneficio maggiore per chi ha redditi medio-alti ma non elevatissimi.

Per i contribuenti con reddito complessivo oltre 200.000 euro, invece, è previsto un taglio di 440 euro alle detrazioni Irpef relative:

  • alle spese detraibili al 19% (escluse quelle sanitarie),
  • alle erogazioni liberali ai partiti politici,
  • ai premi assicurativi contro eventi calamitosi.

Di fatto, per questi contribuenti l’effetto combinato è un sistema che limita parzialmente i benefici delle detrazioni, aumentando il gettito sul segmento più alto.

  1. Lavoro dipendente, premi, straordinari e buoni pasto

Premi di produttività, rinnovi contrattuali, turni e lavoro notturno (commi 7-13)

Per i dipendenti del settore privato:

  • Rinnovi contrattuali 2024-2026

 sugli incrementi retributivi 2026 per lavoratori con reddito 2025 non superiore a 33.000 euro è prevista un’imposta sostitutiva del 5% (al posto di Irpef e addizionali).

Premi di risultato e utili d’impresa (2026-2027)

  • imposta sostitutiva dell’1% (al posto del 5% precedente),
  • innalzamento del limite complessivo annuo detassabile da 3.000 a 5.000 euro. 

Lavoro notturno, festivo e a turni (settore privato non turistico)

  • imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, riposi settimanali, indennità di turno,
  • limite annuo: 1.500 euro,
  • applicabile per chi nel 2025 ha redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro,
  • resta sempre possibile la rinuncia scritta da parte del lavoratore, per mantenere la tassazione ordinaria.

Partecipazione azionaria dei lavoratori (ancora commi 7-13)

Viene prorogata al 2026 l’esenzione al 50% sui dividendi derivanti da azioni attribuite ai lavoratori in sostituzione dei premi di risultato, fino a 1.500 euro annui.

Buoni pasto elettronici (comma 14)

  • Sale da 8 a 10 euro al giorno il valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

È un aumento netto del beneficio per i lavoratori dipendenti che fruiscono di ticket elettronici.

  1. Agricoltura, imprese agricole e locazioni brevi

 Agevolazioni Irpef per redditi dominicali e agrari (comma 15)

Per il 2026 sono prorogate le franchigie Irpef sui redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola:

  • 100% di esenzione fino a 10.000 euro,
  • 50% di esenzione tra 10.000 e 15.000 euro.

Restano escluse le società agricole (persone, srl, cooperative) che hanno optato per la tassazione catastale.

Locazioni brevi: scatta prima la “soglia impresa” (comma 17)

Dal 2026, se un contribuente concede in locazione breve più immobili:

  • l’attività si presume imprenditoriale dal terzo immobile (non più dal quinto).

Questo rende più rigido il confine tra gestione “privata” degli affitti brevi (es. turistici) e vera e propria attività d’impresa, con impatti su regime fiscale, adempimenti e contributi.

  1. Turismo e settori collegati: bonus per straordinari e stagionalità

 Trattamento integrativo per dipendenti del turismo (commi 18-21)

Per i dipendenti di strutture turistico-ricettive e termali, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026:

  • trattamento integrativo non imponibile pari al 15% della retribuzione lorda per:
  • lavoro notturno,
  • straordinario nei giorni festivi,
  • requisito reddituale: reddito 2025 da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Il datore di lavoro riconosce il bonus su richiesta del lavoratore, maturando un credito d’imposta compensabile.

  1. Casa, ristrutturazioni, bonus mobili e imposte locali

 Bonus ristrutturazioni, risparmio energetico e antisismico (comma 22)

Per tutto il 2026 vengono prorogati:

il regime di detrazioni per:

  • ristrutturazione edilizia,
  • riqualificazione energetica,
  • interventi antisismici,
  • con aliquote al 36% (o 50% per abitazioni principali),
  • confermato anche il bonus mobili fino a 5.000 euro.

5 per mille (comma 24)

La dotazione per il 5 per mille Irpef viene incrementata:

da 525 a 610 milioni di euro annui a partire dal 2026.

  1. Nuovi residenti, regime forfetario e criptoattività

 “Imposta flat” per chi trasferisce la residenza in Italia (commi 25-26)

Per chi sposta la propria residenza fiscale in Italia dopo l’entrata in vigore della legge:

  • l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero passa da 200.000 a 300.000 euro annui,
  • per i familiari per cui viene esteso il regime, il forfait sale da 25.000 a 50.000 euro.

Accesso al regime forfetario (comma 27)

Per il 2026 è confermato l’innalzamento a 35.000 euro della soglia di reddito da lavoro dipendente (o assimilato) oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

Criptoattività e Tobin tax (commi 29-31)

Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle criptoattività doveva salire dal 26% al 33%. La legge di bilancio:

  • esclude dall’aumento le operazioni su token di moneta elettronica denominati in euro (regolamento MiCA):
  • sono tali i token ancorati stabilmente all’euro, con riserve in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati UE;
  • non è considerato realizzo (quindi niente plusvalenza/minusvalenza) la mera conversione euro ↔ token, né il rimborso in euro al valore nominale.

 In parallelo:

  • aumenta la Tobin tax:
  • sul trasferimento di azioni e strumenti partecipativi: da 0,2% a 0,4%,
  • sulle negoziazioni ad alta frequenza: da 0,02% a 0,04%.
  1. Assegnazione agevolata di beni ai soci ed estromissione dei beni d’impresa

 Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplici (commi 35-41)

Viene riproposto per il 2026 il regime di:

  • assegnazione agevolata di immobili o mobili registrati non strumentali ai soci,
  • applicabile a:

società commerciali,

società che gestiscono beni non strumentali e si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2026.

Sulla differenza tra valore normale del bene e costo fiscale:

  • imposta sostitutiva 8% (o 10,5% per società “non operative” per almeno due anni su tre),
  • sulle riserve in sospensione annullate: imposta sostitutiva 13%,
  • imposta di registro ridotta della metà,
  • imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Versamenti:

  • 60% dell’imposta sostitutiva entro 30 settembre 2026,
  • restante 40% entro 30 novembre 2026.

Estromissione agevolata per imprese individuali

Per le imprese individuali:

  • facoltà di estromettere agevolmente gli immobili strumentali posseduti al 30 settembre 2025, per esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026,
  • imposta sostitutiva 8%, con rate:

1ª rata entro 30 novembre 2026,

2ª rata entro 30 giugno 2027.

  1. Plusvalenze, dividendi e Irap: la stretta sul settore finanziario

 Rateizzazione delle plusvalenze su beni strumentali (commi 42-43)

Dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2025:

  • la rateizzazione in 5 anni è consentita solo:

per le plusvalenze da cessione di azienda o ramo d’azienda posseduti da almeno 3 anni,

per le plusvalenze delle società sportive professionistiche sui diritti alle prestazioni degli atleti, posseduti da almeno 2 anni (per la parte in denaro).

Le altre plusvalenze (non PEX) vanno tassate tutto nell’anno di realizzo.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta (commi 44-45)

  • Riaperti i termini per l’affrancamento delle riserve in sospensione presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024,
  • con imposta sostitutiva al 10%.

 Dividendi infra-UE e SEE ai fini Irap (commi 46-50)

Per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione:

  • non imponibilità ai fini Irap del 95% dei dividendi provenienti da società residenti in UE o SEE (con accordo di scambio informazioni),
  • decorrenza: periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025,
  • per i periodi precedenti, possibilità di richiedere rimborso (art. 38 DPR 602/1973).

 Dividendi e plusvalenze da partecipazioni (commi 51-55)

Viene ristretto l’accesso ai regimi di esenzione (per evitare doppia imposizione) per dividendi e plusvalenze:

  • il beneficio pieno è limitato alle partecipazioni:
  • detenute almeno al 5%,
  • oppure di importo non inferiore a 500.000 euro.

Sono modificate anche le norme sulla ritenuta sui dividendi.

Deducibilità di svalutazioni crediti e DTA (commi 56-57)

Per gli intermediari finanziari:

  • le svalutazioni su crediti di primo e secondo stadio di rischio, derivanti dal modello di perdite attese, sono deducibili in 5 quote costanti, dalla data di imputazione a conto economico,
  • viene meno la possibilità di:

trasformare in crediti d’imposta le DTA derivanti da questi differimenti,

includerle nella base del canone DTA.

Valutazione titoli non durevoli per chi non applica gli IAS/IFRS (commi 65-67)

Negli esercizi 2025 e 2026, per i soggetti non IAS/IFRS:

  • facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente in base al valore di iscrizione in bilancio e non al valore di mercato (salvo perdite durevoli),
  • obbligo di accantonare una riserva indisponibile pari alla differenza tra valore iscritto e valore di mercato, al netto delle imposte.

 Imposta straordinaria sui margini di interesse delle banche (commi 68-73)

Viene modificata la disciplina della “tassa sugli extraprofitti bancari”:

  • dal 2028, in caso di distribuzione di utili o riserve, si presume prioritariamente distribuita la riserva che le banche potevano accantonare in luogo del versamento dell’imposta,
  • eccezione per le riserve obbligatorie delle banche di credito cooperativo,
  • è possibile applicare un’imposta sostitutiva per affrancare la riserva esistente:
  • al 27,5% per quella presente a fine esercizio 2025,
  • al 33% per quella presente a fine esercizio successivo,
  • senza interessi.

Incremento aliquota Irap per banche e assicurazioni (commi 74-75)

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2025 e i due seguenti:

  • Irap banche e società finanziarie: dal 4,65% al 6,65%,
  • Irap imprese di assicurazione: dal 5,9% al 7,9%.

È prevista una detrazione di 90.000 euro per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2026 e per il successivo, fino a concorrenza della maggiore imposta, con esclusioni per determinati soggetti.

Limitazione perdite fiscali e ACE, interessi passivi e compensi variabili (commi 76-81, 133-137) per gli intermediari finanziari vengono differiti e limitati:

  • l’uso delle perdite fiscali pregresse,
  • l’utilizzo delle eccedenze ACE (crescita economica),
  • per gli anni 2026-2029 è ridotta, su base forfettaria, la deducibilità degli interessi passivi tra il 96% e il 99%, con ritorno al 100% solo dal 2030 (salvo soggetti in consolidato),
  • viene esclusa l’addizionale del 10% sui compensi variabili dei manager del settore finanziario (bonus, stock option) se il soggetto eroga a enti del Terzo Settore importi almeno doppi rispetto all’addizionale dovuta.
  1. Riscossione, definizione agevolata e controlli automatizzati

 Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (commi 82-101)

Per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023:

  • oggetto: imposte da dichiarazioni annuali/liquidazioni automatizzate e contributi Inps (no accertamento),
  • è possibile estinguere pagando: solo il capitale, spese di notifica e procedure esecutive, senza interessi, sanzioni, interessi di mora, aggio.

Scadenze:

  • domanda entro 30 aprile 2026,
  • pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2026,
  • oppure fino a 54 rate bimestrali (interessi 3% annuo dall’1 agosto 2026).

Definizioni agevolate tributi regionali e locali (commi 102-110)

Regioni ed enti locali possono introdurre proprie definizioni agevolate in materia di tributi locali (escluse Irap, compartecipazioni e addizionali erariali), nell’ambito della loro autonomia.

Liquidazione Iva con dichiarazione omessa (commi 111-115)

Se la dichiarazione Iva è omessa (o priva dei quadri necessari):

l’Agenzia delle Entrate può procedere a liquidazione automatizzata basandosi su:

  • fatture elettroniche emesse/ricevute,
  • corrispettivi telematici,
  • dati delle liquidazioni periodiche.

Il contribuente ha 60 giorni per:

  • segnalare errori o integrazioni,
  • oppure versare imposta, interessi e sanzioni.

Limite per la compensazione orizzontale (comma 116)

Viene ridotta la soglia di debiti iscritti a ruolo oltre la quale è preclusa la compensazione orizzontale (tra imposte diverse): da 100.000 a 50.000 euro.

Maggiori dati per Agenzia Entrate-Riscossione (commi 117-118)

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione accederà ai dati dei corrispettivi risultanti da fatturazione elettronica e trasmissione telematica emessi nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, per orientare meglio le azioni esecutive.

  1. Plastic tax, sugar tax, accise e dogane

Plastic tax e sugar tax rinviate al 2027 (comma 125)

Nuovo rinvio:

  • plastic tax dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027,
  • sugar tax dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.

Contributo doganale sulle piccole spedizioni extra-UE (commi 126-128)

istituito un contributo di 2 euro per le spedizioni di merci di modico valore (fino a 150 euro) provenienti da Paesi extra-UE, riscossi in dogana all’atto dell’importazione.

Allineamento accise benzina e gasolio (comma 129)

  • aliquote accise su benzina e gasolio usato come carburante parificate a 672,90 euro per 1.000 litri,
  • esclusi dall’aumento: carburanti per uso agricolo, per macchinari/motori fissi industriali, per mezzi di movimentazione merci nei porti.
  1. Incentivi agli investimenti: iper-ammortamento 4.0, ZES, ZLS, agricoltura

Nuovo “iper-ammortamento” per investimenti 4.0 e rinnovabili (commi 427-437)

Per investimenti effettuati 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028 in:

  • beni materiali e immateriali 4.0 (allegati IV e V),
  • beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, viene introdotta una maggiorazione dell’ammortamento:
  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni,
  • +100% tra 2,5 e 10 milioni,
  • +50% tra 10 e 20 milioni.

Requisiti:

  • beni prodotti in UE o SEE,
  • interconnessione al sistema aziendale.

È ammessa la cumulabilità con altre agevolazioni, senza superare il costo sostenuto e senza sovrapposizione sulla stessa quota di costo. Esclusi gli investimenti già agevolati ai sensi dell’art. 1, comma 446, L. 207/2024.

Crediti d’imposta ZES unica e Zone Logistiche Semplificate (commi 438-452)

  • prorogato il credito d’imposta ZES unica per 2026, 2027 e 2028, esteso anche alle zone assistite di Marche e Umbria:

tetto spesa: 2,3 miliardi (2026), 1 miliardo (2027), 750 milioni (2028), alle imprese che hanno presentato la comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 spetta un ulteriore credito del 14,6189% del credito richiesto, se non hanno ottenuto il credito d’imposta Transizione 5.0 sugli stessi investimenti, prorogato anche il credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) 2026-2028.

Crediti d’imposta per agricoltura e filiere agroalimentari

La manovra, accanto al nuovo iper‑ammortamento 4.0, interviene in modo mirato anche sul comparto agricolo e agroalimentare, utilizzando lo strumento dei crediti d’imposta per favorire investimenti, innovazione e sostenibilità delle aziende di settore.

Ambiti di intervento

Le misure fiscali riguardano principalmente quattro direttrici:

  1. Investimenti produttivi e digitalizzazione delle aziende agricole
  • sostegno all’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con particolare attenzione alle tecnologie di agricoltura di precisione e agricoltura 4.0 (macchinari interconnessi, sensori, software gestionali, sistemi di monitoraggio dei campi e delle stalle);
  • riconoscimento del credito d’imposta a favore di imprenditori agricoli e imprese agroalimentari che effettuano investimenti destinati a strutture produttive situate sul territorio nazionale;
  • possibile coordinamento con gli incentivi 4.0 generali, in una logica di complementarietà tra strumenti (ammortamenti maggiorati e crediti d’imposta su diverse quote di costo o su differenti tipologie di beni).
  1. Efficienza energetica e agroenergie
  • sostegno agli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo in azienda (fotovoltaico su tetti di capannoni e stalle, piccoli impianti a biomasse o biogas di matrice agricola, sistemi di accumulo);
  • agevolazioni per l’efficientamento energetico di strutture e impianti agricoli (es. coibentazioni, sistemi di climatizzazione ad alta efficienza per serre e locali di trasformazione);
  • incentivazione dell’adozione di sistemi di gestione intelligente dei consumi (domotica industriale, sensori, piattaforme di monitoraggio).
  1. Innovazione, qualità e sostenibilità delle produzioni
  • crediti d’imposta collegati a progetti di ricerca e sviluppo applicata al settore agroalimentare (nuovi prodotti, miglioramento shelf life, riduzione sprechi, packaging sostenibile);
  • sostegno a processi di certificazione di qualità e di sostenibilità (es. biologico, Dop, Igp, sistemi di tracciabilità avanzata, certificazioni ambientali), in quanto funzionali a rafforzare la competitività delle filiere;
  • incentivi alla digitalizzazione amministrativa e commerciale (e‑commerce, piattaforme di vendita diretta, gestione informatizzata della logistica e dei conferimenti nelle cooperative).
  1. Giovani agricoltori e ricambio generazionale
  • incentivi fiscali diretti o rafforzati per imprese agricole condotte da giovani imprenditori o per subentri generazionali, spesso condizionati alla realizzazione di un piano aziendale di sviluppo;
  • agevolazioni collegate a investimenti in formazione specialistica (digitale, gestione finanziaria, marketing agroalimentare), in coerenza con gli obiettivi di ammodernamento strutturale e organizzativo delle aziende.

Soggetti beneficiari

In linea generale, la platea dei potenziali beneficiari comprende:

  • imprenditori agricoli individuali, coltivatori diretti e IAP;
  • società agricole di persone e di capitali, cooperative agricole e loro consorzi;
  • imprese agroalimentari di trasformazione che trattano prodotti agricoli, con sede o unità produttive nel territorio nazionale.

Per l’accesso ai crediti sono in genere richiesti:

  • regolarità contributiva e fiscale;
  • rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (massimali “de minimis” agricoli o in esenzione per categoria);
  • iscrizione al Registro imprese se dovuta e corretta qualificazione dell’attività.

 Spese ammissibili e condizioni

Le spese agevolabili devono:

  • riferirsi a beni nuovi o a specifici progetti (innovazione, R&S, certificazioni);
  • essere documentate (fatture, contratti, perizie dove previste);
  • essere inerenti all’attività agricola o agroalimentare svolta;
  • mantenere la destinazione d’uso in azienda per un periodo minimo (pena la revoca del beneficio).

Per i beni ad alto contenuto tecnologico (agricoltura 4.0) è generalmente richiesta:

  • l’interconnessione ai sistemi informativi aziendali o a reti esterne;
  • la capacità di scambiare dati in modo automatizzato;
  • la presenza di funzioni avanzate di controllo e monitoraggio (es. telemetria, geolocalizzazione, raccolta e analisi dati agronomici).

Modalità di fruizione del credito d’imposta

In coerenza con gli altri crediti della manovra:

  • il beneficio è utilizzato, di regola, in compensazione tramite modello F24, in quote annuali;
  • deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e nella contabilità dell’impresa;
  • di norma non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, né della base imponibile contributiva (salvo specifiche eccezioni previste dai singoli regimi).

Cumulo con altre agevolazioni e impatto sul territorio

Le misure fiscali per il settore agricolo si inseriscono in un quadro più ampio di:

  • programmazione dello sviluppo rurale regionale (PSR/CSR),
  • incentivi nazionali (ZES, ZLS, iper‑ammortamento 4.0, misure per il Mezzogiorno),
  • eventuali bandi PNRR ancora operativi.

Il cumulo tra crediti d’imposta, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati è generalmente possibile:

  • entro il limite del costo complessivo degli investimenti;
  • nel rispetto dei massimali e delle condizioni fissate dal diritto UE.

Per i territori a forte vocazione agricola, queste misure possono tradursi:

  • in un’accelerazione della modernizzazione delle aziende,
  • in maggiori opportunità per i giovani che intendono avviare o rilevare imprese agricole,
  • in una più stretta integrazione tra agricoltura, turismo rurale e filiere agroalimentari locali.
  1. Una lettura d’insieme: chi vince, chi rischia, cosa cambia sul territorio

La Legge di Bilancio 2026 non è una “svolta” unica e lineare, ma un mosaico di interventi che produce effetti differenziati su famiglie, lavoratori e imprese del territorio.

Famiglie: piccoli benefici diffusi, ma senza vera riforma

Per le famiglie si registra un alleggerimento moderato:

  • la riduzione della seconda aliquota Irpef e l’aumento della soglia esente per buoni pasto migliorano leggermente il reddito disponibile di lavoratori dipendenti e pensionati di fascia medio‑bassa e media;
  • le detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e antisismico (confermate, ma a regime “ordinario”) e il bonus mobili sostengono chi ha capacità di investimento sulla casa;
  • l’aumento dei fondi per il 5 per mille rafforza indirettamente il tessuto sociale (associazioni, welfare di prossimità), con ricadute positive in termini di servizi sul territorio.

Restano però tre limiti strutturali:

  1. nessuna vera riforma complessiva dell’Irpef (le aliquote intermedie restano elevate);
  2. nessun rafforzamento mirato del welfare familiare (figli, cura, non autosufficienza);
  3. un contesto di inflazione recente e rialzo di alcune imposte indirette (accise, contributo doganale, Tobin tax) che può assorbire parte dei benefici.

L’effetto netto per la famiglia “tipo” del territorio è quindi un leggero miglioramento, ma non tale da cambiare i comportamenti di spesa o di risparmio.

Lavoratori: più premi netti, attenzione a turni e settori

Il pacchetto lavoro è piuttosto mirato:

  • per i dipendenti del settore privato si rafforza la leva dei premi di produttività (aliquota sostitutiva all’1% e tetto a 5.000 euro), con un vantaggio concreto per le imprese che legano parte del salario a obiettivi misurabili e per i lavoratori che riescono a beneficiare di questi strumenti;
  • le agevolazioni su straordinari, lavoro notturno e festivo (privato e turismo) consentono di aumentare il netto in busta per chi opera in settori con forte incidenza di turni, notti e stagionalità (turismo, logistica, manifattura, GDO);
  • l’aumento dei buoni pasto non imponibili porta un beneficio immediato, soprattutto nelle aree urbane dove il costo dei servizi di ristorazione è più elevato.

Per il territorio, questo significa:

  • più margini per accordi di secondo livello (aziendali o territoriali) e per la contrattazione decentrata;
  • un incentivo a stabilizzare i rapporti di lavoro (chi è stabile beneficia di più dei premi detassati);
  • una forte valorizzazione del settore turistico‑ricettivo, che può utilizzare il trattamento integrativo per rendere più attrattivo il lavoro stagionale qualificato.

Il rovescio della medaglia è che i vantaggi maggiori vanno a chi è già inserito in contesti aziendali strutturati e sindacalizzati; i lavori più frammentati o informali rischiano di cogliere solo marginalmente queste opportunità.

Imprese produttive: più incentivi per investire, ma con selezione “per capacità”

Per le imprese del territorio – in particolare manifattura, servizi avanzati, logistica e agroalimentare

il baricentro della manovra è chiaramente sugli investimenti:

  • il nuovo iper‑ammortamento 4.0 (con maggiorazioni fino al 180%) premia chi ha progetti di transizione digitale e automatizzazione;
  • i crediti d’imposta ZES e ZLS rafforzano la convenienza a investire nelle aree portuali e nel Mezzogiorno (o nelle zone assistite di Marche e Umbria), con effetti potenzialmente molto rilevanti in termini di attrazione di capitali e rilocalizzazione produttiva;
  • i crediti d’imposta per agricoltura e filiere agroalimentari rafforzano un segmento spesso centrale nell’economia locale, favorendo innovazione, qualità e sostenibilità.

Il messaggio implicito è chiaro: lo Stato sostiene chi investe, innova e si capitalizza. Ne derivano però due possibili divari:

  1. tra imprese che hanno risorse, consulenza e visione strategica per attivare questi strumenti e micro‑imprese che, pur beneficiarie sulla carta, faticano ad accedervi;
  2. tra territori più pronti (ZES, aree logistiche, distretti industriali) e zone interne/periferiche con minore capacità di progettazione. 

Per gli studi professionali locali (commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria) questa legge apre un ampio mercato di assistenza nella pianificazione fiscale e nell’accesso coordinato alle agevolazioni.

Settore finanziario: stretta selettiva e gettito aggiuntivo

La manovra colpisce in modo mirato il settore finanziario e assicurativo:

  • maggiori aliquote Irap, limiti a perdite e ACE, deducibilità parziale degli interessi, restrizioni su dividendi e plusvalenze;
  • nuova disciplina sulla tassa extraprofitti e sulla riserva “affrancabile”.

Nel breve periodo questo genera gettito per finanziare agevolazioni ad altre categorie; nel medio periodo potrà incidere su:

  • politiche di credito e pricing verso imprese e famiglie (possibile aumento di oneri e commissioni);
  • strategie di distribuzione di dividendi e strutture societarie.

A livello territoriale, banche e assicurazioni potrebbero diventare più selettive nel credito, rendendo ancora più strategico il rating aziendale e la qualità dei piani di investimento.

Fisco locale, riscossione e compliance: più controlli, più vie d’uscita

Sul fronte della riscossione la logica è duplice:

  • offrire una via di regolarizzazione (definizione agevolata dei carichi, possibili sanatorie locali) a chi ha debiti fiscali e contributivi stratificati nel tempo;
  • rafforzare gli strumenti di controllo automatizzato (incrocio fatture elettroniche, corrispettivi telematici, limiti più bassi per la compensazione orizzontale).

Per contribuenti e imprese del territorio questo significa:

  • una concreta occasione per ripulire la posizione debitoria e ripartire, a condizione di disporre di liquidità o di pianificare il pagamento rateale;
  • un contesto futuro di tolleranza zero sulle irregolarità strutturali, con minori spazi per errori “di sopravvivenza” e contabilità approssimativa.

Gli enti locali, a loro volta, hanno spazi più ampi per definizioni agevolate e politiche di gestione del proprio magazzino crediti.

Ambiente, consumi e dogane: segnali graduali più che shock

Sul fronte dei consumi e dell’ambiente, la manovra manda segnali “graduali”:

  • rinvio di plastic tax e sugar tax al 2027 per evitare aumenti bruschi di prezzi e costi in filiere già sotto pressione;
  • allineamento delle accise su benzina e gasolio, con eccezioni mirate per agricoltura, industria da fermo e porti, per non penalizzare eccessivamente logistica e comparti chiave;
  • introduzione del contributo doganale di 2 euro sulle piccole importazioni extra‑UE, che incide poco sul singolo acquisto ma segnala una volontà di recupero di gettito e di riequilibrio competitivo verso il commercio locale ed europeo.

Per il territorio questo può significare, nel medio periodo, un lieve spostamento di convenienza da alcuni canali di acquisto online extra‑UE verso fornitori nazionali o comunitari.

In sintesi: una manovra “selettiva” che richiede scelte consapevoli

Nel complesso la Legge di Bilancio 2026:

  • alleggerisce moderatamente il carico su lavoratori dipendenti e imprese che premiano produttività e investimenti;
  • spinge la transizione 4.0 e le filiere strategiche (turismo, agroalimentare, logistica, aree ZES/ZLS);
  • aumenta la pressione su grandi patrimoni finanziari, intermediari e soggetti meno in regola con il fisco;
  • rafforza i meccanismi di controllo e tracciabilità.

Per famiglie, lavoratori e imprese del territorio l’impatto reale dipenderà dalla capacità di:

  • utilizzare gli strumenti agevolativi in modo proattivo (non solo difensivo);
  • fare pianificazione fiscale e finanziaria con l’aiuto di professionisti;
  • collegare gli incentivi nazionali con le opportunità regionali e locali (bandi, fondi europei, misure di sviluppo rurale e urbano).

Chi saprà muoversi in questa direzione potrà trasformare la manovra da semplice obbligo di adeguamento normativo in leva di sviluppo per i prossimi anni.

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