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Sanità
24 Ottobre 2023 - 23:07
Quando al terzo piano della direzione generale di via Po a Chivasso i dirigenti si son visti recapitare dal "postino" i due ricorsi presentati al Tribunale del lavoro di Ivrea da due infermieri, probabilmente han cominciato a strofinarsi gli occhi con forza.
"Da non crederci", pare abbiano sbottato. "Guarda un po' qua..." hanno cominciato a dire.
Lamentavano di voler essere anche pagati dall'Azienda per il tempo impiegato per indossare e togliere la divisa, prima dell’inizio e dopo la fine del turno. Insieme all'avvocato hanno pure fatto un calcolo che va dai 10 minuti ai 15 minuti per ogni giorno lavorato per un totale di € 1.224,28 e di € 1.624,37 oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria eccetera eccetera.
Evidentemente l'Asl to4 altro non poteva fare se non rivolgersi ad un proprio avvocato. Ha nominato Andrea Castelnuovo del Foro di Torino e scritto tutto nero su bianco in una delibera compreso il costo dell'incarico per 1.605,04, circa 800 euro per ricorso.

Da qui in avanti largo al dibattito. E se avessero ragione loro? Che cosa potrebbe mai accadere se il Tribunale di Ivrea dovesse stabilire che il tempo che si impiega per spogliarsi e rivestirsi non è da considerare un tempo perso ma duro lavoro?
Si entra in azienda, si timbra e poi ci si va a cambiare, con calma, senza fretta... Se vale per gli infermieri, vale anche per gli operai, per i commessi, finanche per gli autisti GTT.
"Calma - ci sembra quasi di sentirlo - partirete tutti... il mio turno inizia alle 8 ma ho 10 minuti per cambiarmi la camicia, i pantaloni, giacca, cravatte e scarpa..."
In verità l'argomento del "tempo tuta", che raccontato così potrebbe quasi sembrare una barzelletta e fa a pugni con i tanti problemi della sanità, un sottofondo di razionalità ce l'ha eccome.

Il quesito è stato posto nel 2020 al Ministro del Lavoro che ha segnalato due diverse pronunce della Corte di Cassazione sui tempi della vestizione come facenti parte dell’orario di lavoro retribuito:
In particolare, la Cass. civ. sez. lav. 26/1/2016, n. 1352 che, nel caso degli infermieri, conferma che l’atto di indossare la divisa –in quanto antecedente all’inizio della prestazione lavorativa e funzionale alla sua corretta esecuzione – deve essere inquadrato non tra le pause lavorative, bensì tra le attività propedeutiche all’esecuzione della prestazione. L’attività di assistenza presso istituti residenziali richiede, infatti, che la divisa sia necessariamente indossata e tolta, per ragioni di igiene, presso il luogo di lavoro e non altrove.
Il Ministero del Lavoro (per il tramite della Commissione Interpelli) cita anche la ordinanza n. 505 dell’11 gennaio 2019 della Corte di Cassazione, che ha ribadito che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro soltanto se è assoggettato al potere conformativo del datore di lavoro.
Il potere confermativo deriva dal regolamento aziendale oppure, implicitamente, dalla natura degli indumenti o dalla funzione che essi devono assolvere; le stesse, infatti, potrebbero determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro. Pertanto, il “tempo tuta e doccia” deve essere retribuito ove sia eterodiretto dal datore di lavoro, che ne disciplina tempo e luogo di esecuzione.
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