AGGIORNAMENTI
Cerca
05 Maggio 2017 - 18:55
Tribunale
Le assicurazioni non possono imporre ai propri clienti di far riparare i danni alle loro auto presso carrozzerie convenzionate con le compagnie, anche se è previsto dal contrato standard firmato dall'automobilista e se in cambio sono stati praticati sconti sulla polizza o franchigie più basse del normale. A stabilire quest'importante principio sono due recenti sentenze del Tribunale di Torino, che ha sottolineato come queste clausole siano da considerarsi vessatorie e, quindi, prive di efficacia. Le Toghe piemontesi hanno chiarito che tali accordi possono essere ritenuti validi solo se vi è la prova che sono stati specificatamente negoziati tra le parti o, comunque, sono stati approvati per iscritto dai contraenti, come sottolineato dal quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it, distribuito da Giuffrè editore, che ha dato notizia dei pronunciamenti.
Le due sentenze in oggetto, entrambe della Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino, sono la numero 657/2017 depositata il 7 febbraio e la numero 1530/2017 del 22 marzo. La prima riguardava i danni subiti da un assicurato a seguito di una grandinata che aveva colpito la sua vettura. L'assicurazione aveva eccepito uno sconto concesso sulla polizza in cambio dell'accordo a ricorrere per eventuali riparazioni a officine convenzionate. Il Tribunale ha sancito la natura vessatoria della clausola per la "sua mancata approvazione per iscritto".
Il secondo pronunciamento ha riguardato la previsione di aumento dello scoperto per riparazioni effettuate al di fuori della rete di carrozzerie/officine autorizzate. Il Tribunale ha sottolineato come tale tipo di clausole integri una "restrizione alla libertà contrattuale con i terzi" del contraente debole, il cui effetto "non è la riduzione delle tariffe fra le parti" ma la "restrizione della facoltà di scelta dell'assicurato". Questo tipo di clausola per essere ritenuta valida deve essere soggetta a specifica "approvazione per iscritto".
Edicola digitale
I più letti
LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.