Lemie e il ponte sul torrente in un disegno di Clemente Rovere del 1854
Le antiche popolazioni nomadi, che praticavano la pastorizia transumante, erano solite fissare le loro dimore temporanee o i punti di sosta presso corsi o sorgenti d’acqua che potessero soddisfare i bisogni delle persone e degli animali, senza porsi problemi circa il diritto o meno di usare quelle acque, che erano ritenute a libera disposizione di tutti in quanto fornite dalla natura e all’epoca senza alcun intervento dell’uomo.
Ma nel corso dei secoli, allorché le stesse popolazioni convennero di fissare stabilmente le loro dimore in determinate zone ritenute idonee per dedicarsi alla coltivazione della terra, oltre che all’allevamento del bestiame, sorsero i primi problemi sui diritti, sia individuali che collettivi, circa l’uso delle acque per i bisogni domestici, per l’abbeveraggio degli animali, per l’irrigazione dei coltivi e per altri usi, in quanto sovente capitava che l’interesse ed i bisogni di uno, individuo o gruppo, andassero ad interferire con l’interesse e i bisogni di altri.
È lecito presumere che agli inizi, e non solo in rari casi, i vari clan familiari siano scesi in contese e scontri, anche fisici, per affermare ciascuno il proprio diritto, e che siano poi progressivamente venute ad instaurarsi delle consuetudini reciprocamente riconosciute, ma non ancora codificate in regole scritte.
Per quanto ci risulta, almeno in Italia, le prime regole scritte in proposito furono adottate dai Romani – grandi costruttori di acquedotti – con la raccolta di norme ed usi intitolata Digesta de fluminibus inscriptio de rerum divisione, che sancisce il principio della demanialità (1) dei fiumi e dei torrenti (demanio idrico).
È quasi certo però che la normativa romana, a causa della lontananza dal centro di potere, non venisse pedissequamente osservata nelle zone periferiche, come lo erano al tempo le nostre valli. Non si può pensare ad esempio che i pastori mandati dalla potente famiglia romana dei Vennoni a pascolare greggi e produrre burro e formaggi al Piano della Mussa fossero ligi osservanti delle leggi in materia di uso delle acque, che ivi trovavano liberamente scorrenti ed in abbondanza.
Ma il principio di demanialità risulta sia stato ancor meno osservato più tardi, con l’instaurarsi delle signorie feudali nel periodo medievale, durante il quale fiumi e torrenti venivano spesso infeudati al signore locale come suoi beni patrimoniali, che dovevano pur sempre costituire una fonte di proventi sia per il titolare del beneficio sia per il concedente.
Così possiamo trovare in un diploma rilasciato da Federico (Barbarossa, nda) Re Augusto dei Romani nel mese di ottobre dell’anno 1152, che al conte Guido di Biandrate veniva concesso e confermato ogni diritto e prerogativa su numerose località del Piemonte (Vercellese, Novarese, Canavese) con il «fodro per tutto il territorio del predetto conte con tutti gli onori, usi, condizioni, redditi, precarii, diritti di albergo (..) ed inoltre con tutti gli usi di acque e acquedotti, usati e non usati». In un altro diploma, rilasciato «l’anno dell’Incoronazione del Signore 1159 sotto il regno di Federico Serenissimo Imperatore dei Romani, il settimo anno del suo regno, quarto del suo impero, scritto nel territorio di Vercelli presso Occimiano il 25 Gennaio» troviamo che al venerabile Carlo vescovo di Torino veniva confermata l’investitura, in favore della Chiesa detta di San Giovanni Battista, dei pieni diritti su numerose “corti” del torinese e dintorni, tra le quali «la corte di Mathi con tutta la valle di Mathi, la corte di Lanzo e la corte di San Maurizio con castello, plebe e distretto». I diritti così infeudati alla Chiesa di Torino e per esse al vescovo Carlo a ai suoi successori, concernevano «territori, castelli, ville, famiglie, case, possessi, pescherie, foreste, boschi in montagna ed in pianura, il diritto di far acqua, i corsi e le condotte d’acqua, le paludi (..), campi, vigne, prati, pascoli, erbe, selve, boschi, e boscaglie, monti, alpi, colli, valli, pianure, rive, acqua, corsi d’acqua, mulini, pescherie, e tutte le cose che si possono dire o nominare».
Ma il principio della demanialità delle acque non tardò a riacquistare prevalenza e lo si trova affermato, per quanto riguarda in particolare le Valli di Lanzo, in un editto del duca Lodovico di Savoia del 22 Aprile 1445.
Nel quadro dello status giuridico delle acque sin qui sommariamente descritto, venivano poi ad inserirsi saltuari riconoscimenti da parte del principe o dei singoli signori suoi vassalli, in favore di comunità locali e uomini, che ne rivendicavano il diritto in quanto loro derivante da usanze e consuetudini risalenti a tempo immemorabile e sempre esercitate senza obbligo di corresponsione di alcuna tassa, tariffa o gabella a favore di chicchessia.
Le controversie.
Sovente queste concessioni a favore delle comunità locali e uomini o particolari erano frutto ed epilogo di lunghe e accanite controversie giuridico-legali, insorte come reazione alle pretese dei signori di imporre balzelli alle popolazioni per l’uso dell’acqua e non solo.
Per quanto riguarda le Valli di Lanzo un primo documento che si può citare in proposito sono le cosiddette Lettere patenti, concesse da Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde, nel 1351. Da tali Lettere patenti, che venivano a costituire un vero e proprio statuto per Lanzo e la sua castellata, possiamo apprendere che «l’anno della natività del Signore mille trecento cinquanta uno, la quarta indizione, ed il giorno ventidue del mese di Novembre, in Avigliana e nella camera posteriore della casa di Pierotto Beccherij, presenti i nobili Guglielmo Balma, Giovanni Signore del Santo Amore, Pietro di Mongelato, Aymone di Challant, Ludovico Rivoria, Humberto Bastardo di Savoia e Giovanni Ravasio, testimoni ufficiali richiesti e invitati» veniva redatto un pubblico instrumento che dovrà essere osservato da chiunque.
Tra le numerose disposizioni contenute in questo instrumento - che spaziano dai diritti di proprietà (successioni e alienazioni) alla imposizione di gabelle, dalla emancipazione dei figli al pagamento dei debiti, dal gioco dei dadi alle pene per i furti, ecc. - troviamo anche una norma concernente l’uso di acque pubbliche che recita testualmente:
«Concediamo agli stessi uomini che possano e sia loro lecito costruire nei loro poderi paratoie e battanderi a loro volontà, senza che debbano corrispondere a noi alcunché, e come furono usi sin dall’antichità» ove per stessi uomini si intendono gli abitanti di Lanzo e sua castellata, e ove per paratoie e battanderi si intendono appunto derivazioni di acqua per il funzionamento di mulini, fucine e piste per la macerazione della canapa da fibra.
In altre successive lettere patenti, del 25 Settembre 1621, Carlo Emanuele duca di Savoia e Principe di Piemonte delegava il «Magnifico consigliere e senatore Ordinario M. Ulisse Galeano» a trasferirsi nei luoghi del Marchesato di Lanzo per invitare gli amministratori locali alla resa dei conti, nonché tutti gli «usurpatori de beni communi a restituire ogni cosa in pristino et proceder contra simili occupatori ho siano usurpatori alla dechiatione et imposizione di pene, che sono contra di loro dalle leggi comuni, ordini e decreti nostri stabilite».
Vi è buona ragione di credere che tra le usurpazioni lamentate trovasse posto l’uso di acque scorrenti nelle valli, come vedremo in seguito.
L’invio di un delegato ducale con pieni poteri, come risulta dalle stesse lettere patenti citate, era stato sollecitato al Duca di Savoia dal cavalieri Don Sigismondo d’Este, all’epoca marchese di Lanzo e delle sue terre (2), comprendenti la valle del Tesso, con i comuni di Coassolo e Monastero, e la valle della Stura, con i comuni di Germagnano, Traves (che veniva nominato non come comune ma come parrocchia), Pessinetto, Mezzenile, Ceres, Ala, Balme, Cantoira, Chialamberto, Groscavallo e Forno. Non compare la valle di Viù con i suoi comuni in quanto all’epoca non era feudo della famiglia estense.
Al delegato ducale era conferito il potere di concordare transizioni con gli usurpatori e con i contravventori «delli ordini sino al giorno d’hoggi pubblicati [..] come meglio gli parerà opportuno», nonché «di fare pagare al detto signore Marchese […] tutte le pene pecuniarie».
Dopo un mese di «visita e controllo delle pubbliche scritture de libri di Amministrazione e parte d’essi conti» e si presume dopo vivaci discussioni, i Sindaci e Procuratori delle citate comunità «per rimediare a danni maggiori ed inconvenienti quali verisimilmente sariano seguiti quando si fosse proceduto alle preparate esecuzioni, inquisizioni et procedure criminali», vennero nella determinazione di fare oblazione al Duca di Savoia, oppure al Marchese di Lanzo, della somma di ducatonimilleseicentotre, come contropartita della remissione delle pene e multe previste per le irregolarità in via di accertamento.
Per parte sua il Marchese Sigismondo d’Este, tramite i «suoi conservatori et procuratori fiscali, chiedeva di restare investito indifferentemente de tutte le acque correnti in esse Valli e Marchesato, e le Comunità et particolari di esse non se ne potessero servire né valere senza il beneplacito e particolare concessione sua», e pretendeva che «le singole persone o comunità suddette non si potessero servire delle acque, incavar bialere tanto per l’irrigazione dei prati, che per servitio et uso de mulinii, fusine, fornelli, paratori, piste, olieri, amolatori et altri ingegni senza particolare concessione sua».
Ribattevano le comunità di essere «in pacifico e titulato possesso da tempo immemorabile in qua di cavare, condurre bealere e servirsi di tutte acque scorrenti per le suddette Valli e Marchesato di Lanzo liberamente senza richiedere il beneplacito di detto S. E. né d’altri luoro Signori antecessori e senza pagamento d’alcun annuo fisso».
Anche risultando tale loro prerogativa «per lettere patenti e franchisie in bergamina e carta caprina concessali dal fu Sig. di gloriosa memoria Sig. Conte Amedeo di Savoia in data delli vintidoi Novembre milletrecentocinquantauno», nonché documentata in una successiva sentenza del Sig. Giudice della valle di Susa e terre del Canavese del 7 Maggio 1440, con la quale si riconoscevano le ragioni di un certo «Pietro Costa di Pessinetto de fuori, che senza licenza alcuna aveva construtto artifizio di fornello sotto l’acqua di Stura» (3).
Di conseguenza le Comunità, tramite i loro Sindaci e Procuratori, chiedevano il riconoscimento delle loro «franchisie, privilegi e statuti come da antico stile e buone usanze sin qui osservate». Al che il marchese accedeva a condizione che ai milleseicentotre ducatoni offerti ne venissero aggiunti altri duemilatrecento novanta sette, ed in totale quindi quattromila effettivi.
L’Instrumento di concessione del 1621.
Fu così che il 12 Dicembre 1621 venne stipulato un Instrumento di concessione «fatto in Lanzo, et nella camera superiore della casa del Sig. Tommaso Carrotio, alla presenza del Sig. Marc’Aurelio Trivero dottore in legi di Ciriè, dell’Illustre Sig. Camillo Valleriano Lelia di Vercelli, dell’Illustre Sig. Alessandro Balbiano di Chieri, del Sig. Floreano Pelleoni, moderno giudice di Lanzo e Valli, testimoni ivi astanti richiesti e alla minuta sottoscritti».
Per la stipulazione del contratto comparivano pertanto dinanzi a Baldassare Castagnero, ducal nodaro in Ceres, Val di Lanzo, da una parte «l’Illustriss. Et Eccellentiss. Sig. Don Sigismondo d’Este, cavaglier dell’Ordine, capo della Nobiltà appresso Sua A. S. Marchese suddetto, per sé, suoi eredi e successori, e tanto a nome delli Illustriss. Et Eccellentiss. Signori Carlo Filiberto e Don Alfonso d’Este suoi fratelli absenti» e quale controparte
«li nobili Antonio del fu Lorenzo Antonieto, Sindaco e Procuratore della Comunità di Coassolo, Antonio del fu Gio. Barra, Sindaco e Procuratore della Comunità di Monastero, M. Biagio del fu M. Biagio Teppato. Sindaco di Pessinetto, Procuratore della Comunità di Pessinetto e Mezzenile, bernardo del fu Giorgio D’Alla, Sindaco e Procuratore della Comunità di Germagnano, M. Giovanni del fu M. Gioannino Castagnero e Gio. Battista del fu Gio. Borellino, Sindaci e Agenti delle Comunità di Ala e Balme, Giovanni del fu Giacomo Franconato, Sindaco di Groscavallo e Forno, procuratore e a nome delle Comunità del Forno e Borgo, Gio. Antonio Gagliardo del fu Bartolomeo, Procuratore della Comunità di Chialamberto, M. Pietro del fu Giacomo Castagnero e Stefano del fu Antonio Roffi, Sindaco e Procuratori della Comunità di Ceres, Gio. del fu Gio. Pietro Martina, Sindaco e Procuratore della Comunità di Cantoira, e Gio. del fu Antonio Uliveto, Sindaco della Parrocchia di Traves».
Sin qui la forma e le formalità preliminari dell’atto, cui seguiva il contenuto o dispositivo che si articolava in ben diciannove punti.
Da una lettura analitica dei punti emerge che l’Instrumento stipulato tra le parti contraenti veniva a configurarsi come un vero e proprio statuto dell’intera collettività valligiana, in quanto conteneva principi e disposizioni sia di carattere generale che specifici su varie materie: dall’amministrazione della giustizia alla gestione del carcere, alla costruzione e gestione di strade, alla regolamentazione di fiere e mercati, allo svolgimento di attività pericolose (fabbriche di vetrioli), alla gestione delle attività di caccia e pesca, oltre che, ovviamente, alla disciplina dell’uso delle acque scorrenti nel territorio valligiano.
La tentazione o il desiderio di commentare il contenuto di tutti i diciannove punti sarebbe grande, ma ciò esulerebbe dal tema specifico che ci siamo proposti, per cui è opportuno procedere alla disamina dei soli punti riguardanti i diritti sulle acque.
Innanzitutto le Comunità delle Valli, tramite i loro sindaci e procuratori, confermavano l’offerta di quattromila ducatoni sia a sanatoria delle irregolarità riscontrate nei conti pubblici, sia quale contropartita per le concessioni concordate con il Marchese. Il dodicesimo punto, che appare il più importante ai fini dell’argomento qui trattato, recita testualmente:
«Essendo le terre della valle di Lanzo per franchisie antiche et consignamenti fatti, sia verso S.A. che S.E., investite ed in pacifico possesso da tempo immemorabile in qua di fare edifici, molini, fornelli, fusine ed altri ingegni con acquagi, levar bialere, per adacquare prati, andare alla cascia, pescare e servirsi d’ogni fiume e rivo discorrente per esse Valli a loro beneplacito conforme al solito antiquo stile osservato, stante che tutti li beni ed edifici sono sottoposti a tassi, taglie, laudemi o fitti V.E. resti servita ordinar non siano molestati, ma in essi mantenuti nel solito loro antiquo possesso.
Si concede inhibendosi ogni molestia del conservatore di redditi e d’ogni altro, che sia spediente sia per il passato che per l’avvenire riservandosi però S.A. la pescazione di sua storta, nella quale non potranno li supplicanti né altri pescare, senza licentia di S.E. che perciò non sarà compresa nella suddetta concessione con inibizione, sotto le pene nelli precedenti ordini, ed altre contenute, qual storta sarà da Santo Stefano sino al ponte del Rocho».
Apprendiamo così che, sia per il passato che per l’avvenire veniva riconosciuto il diritto alle popolazioni delle Valli Tesso e Stura di servirsi liberamente, a loro beneplacito e per qualsiasi uso, delle acque scorrenti nelle valli stesse, ad eccezione del tratto di Stura da S. Stefano - cioè pressappoco dal ponte attuale per Viù in comune di Germagnano - sino al ponte del Rocho (o del Diavolo) in Comune di Lanzo, che il Marchese costituiva come propria riserva di pesca.
In appendice viene ancora trattato l’argomento del pagamento dei quattromila ducatoni, da ripartirsi tra le varie comunità secondo gli accordi tra di loro intercorsi e da convertirsi in fiorini, mediante la valutazione di diciotto fiorini e mezzo per ogni ducatone e quindi per l’importo totale di 74000 fiorini, da corrispondersi in due rate, una prima di 26000 dopo quindici giorni e una seconda di 48000 alle feste di Natale dell’anno 1622.
L’Instrumento di Concessione ora illustrato riportò l’approvazione e conferma da parte di S.A.S. Carlo Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Piemonte, il quale, con proprie lettere patenti del 22 Maggio 1622 approvava tra l’altro che restassero «detti huomini in pacifico possesso, o quasi, delle acque della Stura, Tesso e altri torrenti, per servizio di molini et altri artifizi, bealere, la libertà di caccia e pescagione».
È da porre in evidenza che tale documento sarà chiamato e portato in appoggio, quale materiale testimonianza, alle rivendicazioni dei Comuni valligiani in ogni successiva controversia riguardante i diritti sulle acque, insorta con l’Amministrazione delle Finanze dello Stato, sino a tempi a noi vicini.
Qualche considerazione.
Ma prima di passare in rassegna le varie successive vertenze che ci risultano documentate, ci siano consentite alcune considerazioni:
1. Come risulta dall’editto del Duca Lodovico di Savoia del 22 Aprile 1445, le acque scorrenti nelle valli Stura e tesso erano state dichiarate demaniali e pertanto inalienabili; pur tuttavia, dietro esborso della lucrosa somma di 4 000 ducatoni, pari a 74 000 fiorini, da versarsi nelle casse del feudatario locale, questi le concede in “pacifico possesso” (o quasi) alle comunità delle valli. Il concetto di demanialità veniva così disconosciuto, contrariamente a quanto nei secoli successivi, sino ai tempi odierni, veniva affermandosi.
2. La forma e la modalità dell’atto in esame, che si presenta sotto il titolo di Instrumento di concessione, si configurano come un vero e proprio contratto, in cui compaiono due parti; un alienante (il Marchese) ed un acquirente (i Sindaci e Procuratori delle Comunità valligiane); non un atto unilaterale di benevola concessione del signore feudale, che pure ne avrebbe avuto le facoltà data l’investitura ricevuta dal Principe.
Ne deriva che i concessionari, con il versamento di un corrispettivo reciprocamente concordato, diventano i veri e unici detentori dei diritti elencati nell’atto stesso. A conferma della perspicacia e del felice intuito che animavano i valligiani dell’epoca e a dimostrazione del ben noto adagio popolare che vuole il contadino “con le scarpe grosse ma con il cervello fino”.
La sentenza del 1862.
Ma per tornare al nostro argomento e giungere a tempi relativamente recenti, si può citare una sentenza della Corte d’Appello di Torino in data 24 Luglio 1862, a conclusione di una causa di appellazione del comune di Coassolo avverso una sentenza del Tribunale di Torino nella vertenza tra il detto comune e l’Amministrazione Generale delle Finanze dello Stato.
In questa causa il comune di Coassolo, nel rendersi attore contro il Ministero delle Finanze e nel chiedere si dichiarasse avergli spettato e spettare il diritto di liberamente valersi delle acque raccolte nel rivo denominato ora Tesso e ora Tessolo, scorrente nel suo territorio, fece fondamento tanto nel primo giudizio (dinanzi al Tribunale di Torino) che in questo di appellazione, non solo sul secolare suo possesso pacifico, non contestato dallo stesso Ministero, ma anche sul risultato di un prodotto Instromento del 12 Dicembre 1621, con citazione delle lettere patenti in carta caprina del conte Amedeo di Savoia del 22 Novembre 1351.
Ricordava l’Avvocato Regio patrocinante che con patenti ducali (Vittorio Amedeo II) del 16 Dicembre 1678 tutti i fiumi e torrenti scorrenti nel territorio del ducato erano stati dichiarati regali e facenti parte del Demanio dello Stato e che tale principio era stato riconfermato con le Regie Costituzioni del 1723, 1729, 1770, nonché con la legge del 29 Maggio 1817. Citando inoltre a conferma molte decisioni della Camera Ducale espresse in tal senso, tra le quali una causa di certo Grimaldi contro il Comune di Piverone del 13 gennaio 1735, di certo Piccone contro il Comune di Perosa del 5 dicembre 1737, di consorti di Valperga contro il Comune di Prascorsano del 13 dicembre 1786.
In conclusione la Corte d’Appello di Torino scriveva:
«In riparazione della sentenza del Tribunale Circondariale di Torino in data 23 Febbraio 1861;
rejetta ogni contraria istanza ed eccezione in contrario;
ha dichiarato e dichiara
avere spettato e spettare alla Comunità e particolari di Coassolo il diritto di valersi tanto per beneficio dei loro fondi ed edifici, quanto per ogni uso domestico o di abbeveraggio di bestiame delle acque quando scorrono raccolte nel rivo Tesso o Tessolo».
Veniva così accolto in toto il disposto dell’Instrumento del 1621. Peraltro avverso tale decisone l’Amministrazione delle Finanze ricorse alla Corte di Cassazione di Milano, ma questa, con sentenza dell’11 Maggio 1863, rigettò il ricorso stesso, riconfermando pertanto la decisione della Corte d’Appello di Torino favorevole al Comune di Coassolo, e dando ancora validità al documento seicentesco.
Le concessioni ai privati.
Altra vertenza insorse quando il Prefetto di Torino, con proprio decreto del 20 Agosto 1896, malgrado le opposizioni dei Comuni, concesse alla Ditta Bocciarelli Staubli & c. una derivazione della Stura in Pessinetto per una forza di 520 cavalli. Con citazione del 10 Ottobre 1896 i Comuni di Balme, Mondrone, Ala, Ceres, Mezzenile, Pessinetto, Traves e Germagnano evocavano dinanzi al tribunale di Torino l’Amministrazione Generale delle Finanze, rivendicando i diritti loro derivanti dal sempre presente Instrumento del 1621.
Il tribunale, con propria sentenza in data 17 Giugno 1898 dichiarava spettare e avere spettato ai Comuni attori e loro particolari il «diritto di usare senza obbligo di altro o maggiore corrispettivo sia colle derivazioni già esistenti sia con altre eventuali, per l’esclusivo benefizio dei loro fondi, dei loro edifizi, pei bisogni domestici e per l’abbeveraggio del bestiame, delle acque, anche raccolte, che scorrono sui rispettivi terreni, senza pregiudizio però, in quanto alle eventuali future derivazioni da chiedersi ed ottenersi nei modi dalle vigenti leggi stabiliti, del diritto dell’Amministrazione spettante di disporre per intanto anche in favore di terzi delle acque tutte dagli attori non usate».
Le istanze dei Comuni venivano sì ancora una volta riconosciute, ma già con una riserva pro demanio. Contro tale decisione ricorrevano alla Corte d’Appello di Torino sia l’Amministrazione Generale delle Finanze e sia, in via incidentale, i Comuni, per addurre e ribattere ciascuno le proprie convinzioni. La Corte d’Appello, con sentenza in data 27 Gennaio 1899, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, confermava integralmente il disposto delle sentenza del Tribunale.
Questa volta furono i Comuni, vedendo porre dei limiti ai propri diritti, a rivolgersi alla Cassazione di Torino, ma questa, con sentenza del 20 Febbraio 1900, respinse il ricorso, La partita si chiudeva così in pareggio: 1 a 1.
Così stando le cose, al fine di evitare per il futuro ogni possibilità di contrasto con l’Amministrazione del Demanio in relazione alle acque scorrenti nella Valle Stura, i Comuni di Balme, Mondrone, Ala di Stura, Ceres, Mezzenile, Pessinetto, Germagnano e Traves proposero al Demanio «di addivenire ad un accordo per meglio fissare quelli che saranno per l’avvenire i rispettivi diritti in relazione a dette acque». La proposta fu accolta dal Demanio e fu così che in data 17 Ottobre 1904, in Torino e nell’ufficio della locale Intendenza di Finanza, fu stipulato un Atto di transazione, con il quale da una parte l’Amministrazione delle Finanze riconosceva come «legittime, ai sensi della legge 10 agosto 1884, n. 2644, sì come sono esse ora praticate o utilizzate, le derivazioni tutte delle acque pubbliche dalla Stura attualmente esistenti nei territori dei comuni di Balme, Mondrone, Ala di Stura, Ceres, Mezzenile, Pessinetto, Germagnano e Traves», mentre per parte loro i comuni riconoscevano «in quanto possa occorrere al Demanio dello Stato la proprietà e disponibilità delle acque pubbliche scorrenti nei rispettivi territori» e dichiaravano di «rinunziare a qualunque diverso o maggiore diritto che potesse loro competere in dipendenza dalla concessione» loro riconosciuta con l’Instrumento del 12 Dicembre 1621.
Posta in questi termini la transazione del 17 Ottobre 1904 potrebbe apparire come una vera e propria capitolazione dei comuni di fronte alle pressioni del Demanio, che duravano ormai da secoli, ma in realtà i comuni contraenti ottennero una concreta e sostanziosa contropartita in quanto all’ art. IV dell’atto di transazione era previsto che, a decorrere già dal 1 Gennaio 1901 (quindi con effetto retroattivo), «i canoni relativi a tutte indistintamente le concessioni già fatte e che si faranno per derivazioni di acque pubbliche nei territori dei comuni sopranominati, e così tanto i canoni maturandi, relativi a concessioni già fatte, quanto i canoni che verranno imposti per nuove concessioni, saranno divisi per metà fra lo Stato ed i comuni suindicati fra di loro consorziati, salvo aicomuni stessi provvedere pel riparto fra essi della metà fra i canoni loro spettanti».
La transazione del 1904.
In pratica si configurava un rientro rateizzato annualmente, ed in perpetuo, dei 4000 ducatoni esborsati quasi tre secoli prima, una rendita certa sulla quale i comuni interessati potevano fare affidamento per le necessità dei loro bilanci.
Per soddisfare la probabile curiosità di qualcuno si può dire che l’atto di transazione era sottoscritto per accettazione, previa autorizzazione dei rispettivi consigli comunali, da Rossatto Giovanni, sindaco di Germagnano, Bergagna Francesco, sindaco di Traves, Bausano Felice, sindaco di Mezzenile, Teppati Giacomo, sindaco di Pessinetto, Castagneri Pietro, sindaco di Ceres, Moletto Ignazio, sindaco di Ala si Stura, Droetto Michele, sindaco di Mondrone, Castagneri Antonio, sindaco di Balme, i quali in questa occasione dimostrarono ancora una volta una intraprendenza non comune. Evidentemente anche in questo caso una buona parte del merito degli amministratori comunali va condivisa con gli avvocati patrocinanti, che hanno saputo impostare, condurre e concludere il lungo dibattimento in modo favorevole per le comunità.
Note
1 La demanialità, almeno nel concetto moderno, consiste nel fatto che taluni beni (detti appunto demaniali) sono dichiarati, per legge o per disposizione del sovrano, di proprietà pubblica, cioè posseduti e amministrati dallo stato o dal sovrano per l’attuazione di fini che sono propri dello stato. Come tali i beni demaniali rientrano nel patrimonio indisponibile e pertanto inalienabili. Possono soltanto essere oggetto di concessione da parte dello stato o del sovrano, sotto determinate regole e condizioni, e dietro corresponsione di un tributo da parte del concessionario.
2 Il feudo di Lanzo venne eretto a marchesato nel 1580 e dato in feudo a Filippo d’Este, che nel 1570 aveva sposato Maria, figlia di Emanuele Filiberto di Savoia (Testa di Ferro).
3 Da un articolo (il 117) degli Statuti del 1351 risulta infatti che, mentre per tutto il territorio del Marchesato era dovuto al Marchese un banno di cinquanta soldi per ogni fucina, oltre a cinque soldi per ogni giorno di effettiva attività della fucina stessa, venivano eccettuate le «fusinis Pexinolis (Pessinetto, nda) qua in dicto ordinamento non intelligantur».
Tutte le notizie, i riferimenti e i dati, ove non è specificata altra fonte, sono da intendersi tratti da un fascicolo dattiloscritto allestito in data 1 Marzo 1910 dagli avvocati R. Palberti e G. Mennyey, patrocinanti nella causa intentata nel 1896 dal Consorzio dei Comuni contro l’Amministrazione Generale delle Finanze dello Stato.
Tratto dalla rivista Canavèis
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