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Emanuele Filiberto di Savoia. Il primo contatto con Ivrea

Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto fu il restauratore del Ducato di Savoia, avuto in eredità, in condizioni disastrose e prossimo alla scomparsa totale, dal padre Carlo II. Quest’ultimo, nato il 23 giugno 1489, regnò dal 1504 fino alla sua morte, avvenuta a Vercelli il 17 agosto 1553.  Si poteva fregiare dei titoli di duca di Savoia, principe di Piemonte, conte di Aosta, Moriana e Nizza, addirittura fu re titolare di Cipro e Gerusalemme.  L’appellativo che gli venne dato, il Buono, ci fa immediatamente comprendere quanto poco fosse idoneo a governare il suo paese in un’epoca così tormentata quale fu il Cinquecento per tutta l’Europa.  La pesante eredità lasciata in particolare dai due secoli precedenti si faceva sentire in maniera profonda, con effetti terribili. Il continente continuava ad essere un enorme calderone, in cui, dallo sgretolamento del sistema feudale, tentavano di nascere e consolidarsi gli stati nazionali. Alcuni di essi avevano ormai raggiunto una certa stabilità, ma le loro ambizioni espansionistiche, o il timore delle minacce di un forte vicino, li portavano pressoché senza apprezzabili interruzioni, in reciproca rotta di collisione. Francia, Spagna, Impero ed Inghilterra, con la supervisione, si potrebbe dire, del Papato, erano ormai divenuti i protagonisti della storia europea. Gli Stati minori, ovviamente, null’altro potevano fare se non barcamenarsi fra i potenti vicini, in un continuo cambio di alleanze, secondo quanto suggeriva il quadro globale del momento. Esemplare la situazione del Piemonte. Verso la fine del Medioevo, alle soglie dell’Età Moderna, il Piemonte era un perpetuo groviglio di ambiziosi tentativi per affermarsi di famiglie rivendicanti più o meno validi diritti di origine feudale, o a volte di origine mercantile. Il povero Carlo il Buono era la classica “persona sbagliata nel posto sbagliato”. I suoi sforzi sul piano politico o militare fallirono tutti miseramente. L’interminabile serie di avversità che lo travagliarono durante il suo lungo regno fece sì che alla sua morte l’autorità sabauda sui territori aviti fosse praticamente azzerata. Fu anche travagliato nella sua vita privata. Per anni dovette pagare lauti dovari, cioè assegni di vedovanza, alle vedove dei suoi predecessori, che erano ben tre: Bianca di Monferrato, vedova di suo cugino Carlo I; Claudine di Bretagna, vedova di suo padre Filippo II; infine Margherita d’Austria, vedova di suo fratello Filiberto II. E poi le disgrazie famigliari. Ebbe 9 figli. Il primogenito, Adriano Giovanni Amedeo, nacque ad Ivrea il 19 novembre 1522 e fu battezzato in duomo, il 14 dicembre, con grandi festeggiamenti nel castello e sulla piazza antistante, descrittici da un certo Antonino nel suo “Adrianeo”, ma il bimbo morì il 10 gennaio 1523, come pure giovanissimi morirono tutti gli altri figli, salvo Emanuele Filiberto, che passerà alla storia con il nomignolo di Testa di Ferro. Emanuele Filiberto era nato a Chambéry nel 1528 (morirà a Torino nel 1580). In attesa di succedere al padre, quasi presago di quale sarebbe stato il corso della storia nei decenni successivi, si mise al servizio dell’imperatore Carlo V contro la Francia, che aveva occupato i territori sabaudi. Seppe dimostrare il proprio valore sul piano militare, tanto che nel 1553, cioè nell’anno stesso della morte del padre, fu nominato comandante supremo dell’esercito imperiale in Fiandra e nel 1556 governatore generale dei Paesi Bassi. Nella battaglia di San Quintino (1557) ottenne una vittoria decisiva, che condurrà ad accordi di pace tra Francia e Impero. Nel 1559, con la pace di Cateau-Cambrésis, ottenne la restituzione del ducato sabaudo, e l’avvenuta pacificazione fra lui e  la Francia fu rafforzata dalle sue nozze con Margherita di Valois, figlia del re Francesco I. Era la fine di un incubo: finalmente poteva dedicarsi a rimettere in sesto il suo stato, dopo gli insuccessi paterni. Avviò il consolidamento interno, prendendo due decisioni altamente significative: trasferì la capitale da Chambéry a Torino, dimostrando che ormai il suo doveva essere uno stato italiano, e confermò questa sua intenzione utilizzando nella formulazione delle leggi la lingua italiana. La sua opera di ristrutturazione del suo ducato, ricevuto in condizioni disastrose e ormai sul punto di sfasciarsi del tutto, partì dal riassetto economico delle città maggiormente provate da decenni di fallimentare gestione paterna. A tal fine accolse le loro richieste di riduzione temporanea di parte delle tasse e di altri gravami, concedendo esenzioni e privilegi. La sua saggia politica si fece sentire anche ad Ivrea, nel cui Archivio Comunale esiste un documento (Inventario generale, serie 1a, cat. 1a, vol. 7, fasc. 23) che ci consente di apprendere il meccanismo con cui avvenivano le concessioni. L’autorità cittadina presentava un memoriale in cui descriveva la situazione complessiva della città, elencando i vari punti per i quali chiedeva un intervento ducale. La risposta veniva data in forma di rescritto, vale a dire che, sullo stesso “memoriale”, un funzionario, all’uopo incaricato, a fianco di ogni “capitolo” scriveva quanto deciso dal Duca. Il documento, pur col linguaggio “burocratese” cinquecentesco, è abbastanza chiaro nelle sue grandi linee. Vorrei però sottolineare alcuni punti. Nel capitolo 1 mette, come si dice, le mani avanti. Infatti, secondo l’uso, le città dovevano dare in varie occasioni somme di denaro al Duca, ma poi talvolta diventavano imposte che proseguivano ben oltre l’occasione per la quale erano state date. In questa circostanza Ivrea chiede, ed ottiene, che la somma sia considerata donativo unico e non costituisca precedente. Invece gli amministratori comunali rimangono scornati quando, con il capitolo 12, chiedono che Sua Altezza cacci via dalla città gli ebrei, gran causa ancora di ro(v)ina, et d’occulti mali. Gli ebrei, infatti, si erano dimostrati più svelti ed astuti di loro: S.A. risponde di non poterli accontentare perchè gli ebrei avevano pagato una certa somma, regolarmente ricevuta, e di conseguenza S.A. aveva già confermato i privilegi concessi loro dai suoi predecessori. Ecco il testo del documento. Rescritto 15 xbre 1561 con cui S.A. accetta il donativo di scudi 3400 fattole dalla Città, ed accorda le Concessioni da questa implorate con un memoriale di 12 capitoli. Capitoli et concessioni che richiede a sua Altza  la fidelissima sua Città d’Ivrea. 1 - che la somma delli scudi tremillaquatrocento sia per unico e mero Donativo e non per causa o modo d’obbligazione ni si possa tirar in conseguenza ni ad altri che sua Altezza ni per più tempo o so[m]ma, ni manco posi essa Città col man[damen]to esser gravata d’altri carighi, ma ch’occorrendone diminuiscano il p[rese]nte donativo, et siano in esso compensati et dedutti. Et finito detto tempo sia estinto detto donativo et obligo, et detta cità et mandamento restino nela libertà et Immunità ch’erano con l’Ill.mi Predecessori di sua Altezza. Sua Altezza l’admette et si contenta purché no lasciassi appresso di sé herede maschio nel tempo predetto. 2 - Che detta Cità a causa d’esso donativo, o sussidio possa farsi ordinamenti come meglio li parerà etia[m] co’ impositione di nuovi dacij o distributione dil sale secondo il già dato ordine di s.A. et a piu o manco pretio o per rasso pecuniario senza sale a raggione de boche secondo la descrittione, et come s’era ordinato il sale o vero ordinato in altri modi, quali ordinamenti siano mandati ad ess[secuti]one et osservanza si contra li habitanti come li possessorij o detentori de beni et facultà di che sorte si vogli in essa cità o suo mandamento et territorio con Bajo, quali ne li presenti Capitoli, et carigo s’intendi ammesso con essa Cità, et somma. S.A. si ne contenta pur che la essattione non sia fatta a soldo et libra absolutamente, et che s’abbia rispetto alli poveri, et miserabili et si facia col minore danno del publico. 3 - Che volendosi essa Cità servirsi della predetta distributione del sale gli sia mantenuto sale rosso et buono a raggione di scudi quattordeci e mezo la carratta in Casalgrasso et meno se si può, et tanto come gli bisognarà per la opportuna distributione d’esso donativo, et non gli sia prohibito ancora provedersi a minor costo et sua più uttilità, atteso massime che già la gabella era d’essa Cità et lei ne gratificò alli Predecessori di sua Altezza. S.Altezza se ne contenta pur che il sale sia de la sua gabella et al prezzo di scudi quattordeci et mezo il carro in Casalgrasso. 4 - Che in caso di tal distributione di sale S.A. si degni fare che il gebellero anticipi a credito il sale del quartiero, qual se gli paghi al fine d’ogni quartiero anticipato, ed in anzi che se gli levi il seguente. S. Alt[e]z[z]a si ne rimette al gabellero. 5 - Che non sia detta cità contra suo voler constretta per q[ue]sto donativo a soldo et livra, ma ben possi tassar li beni e faculta che sono in essa Cità, mandamento, e finaggi, si deli ecclesiastici come deli forstieri, o non habitanti et comandaria a raggione di quello che restariano gravati li beni dela cità et mandamento, se fussero tassati a soldo et livra corrispondenti  a detta som[m]a, et detti beni di finaggij et luoghi s’intendino per registrati et tassati, havuta consideratione alle valbe, mensure, estimi, et registri dela p[re]detta co l ita (città?) et cio non obstante qualsivogli eccettione o lite tanto nasciute  quanto che potesse nascere. S.A. si contenta che li beni Ecclesiastici siano descritti et che paghino per la mettà, nel resto s’admette il capitolo. 6 - Che detta cità et mandamento possi liberamente non ostanti ordini in contrario tanto fatti come da farsi, smaltir, condur o vendere robbe, vittoaglie, et mercantie, ove gli parerà piu uttile, senza gravezza o carigo alcuno, oltra li antiqui et soliti pedagij. S.A. l’admette et vuole riservato il piaggio di Susa. 7 - Che non sia gravata delle quitanze, avenga che gli fussero fatti per publici Instrumenti, ma gli siano fatti gratis, o se possino rogar a nodari dela cità. Et facendosi ricevute alle ville, o accettandosi assignationi de loro o alcuna de loro rilevino la cità et comunità del obligo predetto per essa ratta. S.A. se ne contenta et li lascia nell’arbitrio loro. 8 - Che per l’essattione d’esso donativo sia deputato essattore da sua Altezza, et siano compellite le ville et ogn’altro particolare restanti per loro ratte dovute et non essa cità in comune, ne li nominati nel Instrumento per il comune, et tal essattione si debbi instare appresso l’Ordinario et non si aggravi de commissarij, salvo che voluntariamente la cità, o ville ricorresseno, et si accetti la paga in moneda corrente et valor del scuto nel tempo delle essattioni et in Ivrea. S.A. non intende impedirsi di tal essattione salvo che richiesta si concederà la manforte contro li renitenti et morosi. 9 - Che occorrendo (che Dio ne guardi) guerra, peste, o grave carestie o casi per li quali non potesse pagarsi esso donativo o parte d’esso, non sia essa Cità o man[damen]to astretta pagare per il cessato, salvo di quanto havesse levato detto sale. occorrendo peste o guerre in modo che le possessioni restassero inculte, S.A. vuole se gli habbia rispetto, et in tal caso che se gli faccia il conveniente et raggionevole diffalco. 10 - Ch’attesa la ruina dela cità in che gli è venuta assai defforme, piccola e povera dil solito sua Altezza si degni dichiarare che nel’avenire no sia quotizata essa cità et man[damen]to col solito paese in più della sessagesima parte. S.A. intende che siano cotizati a ragione del prezzo di mille settecento per centenaro di migliara et così dichiara esser sua mente per l’avvenire. 11 - Che gli siano levati li nuovi et insoliti dacij di Susa et Vercelli per li quali cessano li comercij et traffighi et de dì in dì essa Cita si minuisse et va estinguendo. S.A. vuole che il dacito di Vercelli si eseguisca (essegisca) fuori de la cità et man[damen]to. Quanto alli altri, che s’essigiscano tutti in un medemo luogo, no vole che le merci che se condurranno possano cascar in commesso, ma solo di pagare quel tanto che sono tenuti di pagare. 12 - Che gli siano parimente levati li ebrei gran causa ancora di roina, et d’occulti mali. Questo non s’admette per aver confirmati i loro privileggi med[ian]te quella somma di denaro di già per S.A. ricevuta. 13 - Che gli siano confirmati di stabile et perpetua validità lì privileggi, statuti, et concessioni d’essa cità, distretto et mandamento et colleggio de nodarij, già confirmati dali Ill[ustrissi]mi Predecessori, et Padre di S.Altezza. S.A. lo concede et confirma avendogli di già confirmati un’altra volta. 14 - Che li predetti capitoli et concessioni siano di certa scienza, piena possanza, autorità, et motu proprio di sua Altezza et con patenti lettere confirmati et approvati comandandone l’opportuna osservanza. S.A. l’admette et si ne contenta. Dato in Rivoli il XV di decembre MDLXI Firmato E Filibert v. Stroppiana manualmente Saluscio per D Fabri Paulo Vagnoni Le quali risposte, decretazioni et concessioni soprascritte Sua Altezza Manda et Commanda a tutti suoi Ministri et officiali mediati et immediati et altri a quali spettarà che le osservino et facciano interamente osservar senza alcuna difficoltà per quanto stimano cara la Grazia di quella. Dato in Rivoli come di sopra Firm. Stroppiana e manualmente Delphinus pro D.Fabri. Paulo Vagnoni Testo  tratto  dalla  Rivista Canavèis
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