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Cronaca

Bambina incinta a 10 anni in un centro di accoglienza: condannato un uomo di 29 anni

I fatti risalgono all’estate 2024 in un CAS della Val Trompia. Il giudice riqualifica il reato: cade l’accusa più grave

Bambina incinta a 10 anni in un centro di accoglienza: condannato un uomo di 29 anni

Bambina incinta a 10 anni in un centro di accoglienza: condannato un uomo di 29 anni

La condanna arriva due anni dopo, ma il punto di partenza resta lo stesso: una bambina di 10 anni, un centro di accoglienza e una gravidanza scoperta in ospedale. Il 13 gennaio 2026, il Tribunale di Brescia condanna a 5 anni di reclusione un 29enne di origine bengalese per atti sessuali con minorenne. Cade l’accusa più grave di violenza sessuale aggravata, contestata dalla Procura. Una riqualificazione che incide sulla pena e riapre il dibattito su tutela dei minori e responsabilità nelle strutture di accoglienza.

I fatti si collocano tra agosto e settembre 2024 all’interno dell’ex albergo di San Colombano di Collio, in Val Trompia, allora adibito a Centro di accoglienza straordinaria (CAS). La minore viveva lì con la madre; l’uomo, richiedente asilo, era ospite della stessa struttura. I primi segnali emergono quando la bambina inizia a lamentare dolori addominali e un cambiamento evidente nel comportamento. Dopo un confronto con un’educatrice, la madre la porta agli Spedali Civili di Brescia. Gli accertamenti rivelano una gravidanza. Si procede con l’interruzione e scatta la segnalazione alle forze dell’ordine. Madre e figlia vengono trasferite in una struttura protetta.

A metà ottobre 2024 la Squadra Mobile arresta il 29enne, inizialmente con l’ipotesi di violenza sessuale aggravata. L’uomo ammette i fatti fin dalle prime fasi, sostenendo però l’assenza di violenza fisica o minaccia. Viene detenuto nel carcere di Cremona. Il procedimento arriva davanti alla giudice dell’udienza preliminare Valeria Rey con rito abbreviato.

La sentenza, pronunciata il 13 gennaio 2026, riqualifica il reato in atti sessuali con minorenne (art. 609-quater del codice penale) e fissa la pena in 5 anni, il minimo edittale previsto, tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato. La Procura, con la pm Federica Ceschi, aveva chiesto 6 anni e 8 mesi, insistendo sulla violenza sessuale aggravata. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro 90 giorni.

La distinzione giuridica pesa. Nel caso dei minori di 14 anni, il consenso non ha alcun valore: l’ordinamento punisce comunque, perché l’età rende la vittima incapace di autodeterminarsi. Ciò che cambia tra le due fattispecie è il perimetro probatorio: per la violenza sessuale occorre dimostrare costrizione, minaccia o abuso; per gli atti sessuali con minorenne no. La gravidanza e l’età della vittima restano fatti accertati, ma la giudice ha ritenuto non provata la violenza in senso tecnico.

La sentenza è arrivata oggi, martedì 13 gennaio

In aula, l’imputato – assistito dall’avvocato Davide Scaroni – ha ribadito il pentimento. La difesa ha insistito sulla diversa qualificazione del reato e su elementi tecnici emersi nel fascicolo. Secondo quanto riferito dalle cronache giudiziarie, sarebbero due gli episodi contestati nel periodo indicato. Il CAS di San Colombano è stato chiuso nel marzo 2025, anche per ragioni organizzative non direttamente collegate al processo, secondo le ricostruzioni locali.

La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con richieste di pene più severe e collegamenti al tema dell’accoglienza. Ma il procedimento giudica un fatto e una responsabilità personale. Al tempo stesso, casi come questo impongono interrogativi sulle procedure di tutela nei centri: sorveglianza degli spazi, gestione delle aree comuni, formazione del personale, canali di segnalazione rapidi ed efficaci.

Sul piano della protezione, restano gli atti sanitari, l’interruzione della gravidanza, il trasferimento in luogo sicuro e l’ascolto protetto: un percorso necessario per ridurre l’impatto del trauma e accompagnare la minore e la madre fuori dall’emergenza. È la parte meno visibile del processo, ma la più decisiva.

Ora si apre la fase successiva. La difesa potrà valutare l’appello; la Procura potrà impugnare la riqualificazione e la misura della pena. Le motivazioni chiariranno su quali elementi la giudice abbia fondato la scelta. Una cosa, però, resta ferma: sotto i 14 anni non esiste consenso, e la condanna lo ribadisce. Tutto il resto – qualificazioni, cornici edittali, strategie processuali – sta dentro questa certezza, che misura la capacità di un sistema di proteggere i più fragili prima ancora di punire.

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