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13 Marzo 2020 - 22:21
In foto, i ricorrenti guidati da Salvatore Veneto e l’avvocato Sara Franchino
Era stata una sentenza clamorosa quella emessa un anno fa dal giudice ordinario del Tribunale di Ivrea in composizione collegiale presidente il giudice Vincenzo Bevilacqua, e affiancato dal giudice Rossella Mastropietro e dal giudice relatore Angelo Balzani. Una sentenza che aveva riportato le lancette dell’orologio di tutti gli elettori di Borgomasino all’11 giugno scorso: data della proclamazione del sindaco.
All’11 e non al 10 giugno perché le elezioni erano state considerate valide, validissime. Quello che secondo i giudici di Primo Grado andava corretto era il risultato elettorale perché Gianfranco Bellardi, al suo quarto mandato, non poteva proprio presentarsi. Era incandidabile a sindaco ed ineleggibile. E questo lo hanno già stabilito sia il Prefetto che il Ministero.
Quella sentenza aveva spazzato via con un colpo di spugna quei 232 voti (il 46,4% del totale) ottenuti dalla lista di un candidato che non avrebbe dovuto presentarsi alla competizione elettorale, salvando i restanti 268 voti (il 53,6%) ottenuti dagli altri due candidati: Giovanni Chimenti (214 preferenze) e Salvatore Veneto (54 preferenze). Un’operazione che tecnicamente avrebbe comportato solo la correzione del voto elettorale aprendo la strada alla proclamazione di Giovanni Chimenti nuovo sindaco legittimamente eletto a Borgomasino.
Oggi, però, la Corte d'Appello ha stabilito altro. E cioè che si tornerà a votare. Contro questa sentenza, però, si prospetta un ricorso della lista Progetto Paese che dichiara: "La sentenza conferma l'accoglimento della nostra domanda principale e che Bellardi era pacificamente ineleggibile. Acclara le nostre ragioni ribadendo che bene ha fatto il Tribunale di Ivrea a dichiarare l'ineleggibilità di Bellardi Gianfranco. Il che significa che senza il nostro ricorso attraverso l’Avvocato Sara Franchino del Foro di Torino per mezzo dell'azione popolare non si avrebbe avuto questo essenziale giudizio di accertamento. Vogliamo ricordare che gli appellanti hanno votato l'eleggibilità di Bellardi Gianfranco nella prima seduta del consiglio Comunale. Bellardi Gianfranco era ed è ineleggibile. Tutto fumo infondato dunque quanto sostenuto da Bellardi Gianfranco sul fatto che fossero sufficienti le sue dimissioni per cessata materia del contendere. Il Nostro ricorso è stato essenziale per ripristinare la democrazia in Paese. Era necessario l'accertamento della sua ineleggibilità, ricordiamo che ha già fatto una legislatura (la scorsa) da ineleggibile. Stiamo invece valutando quella che è la soluzione prospettata dalla Corte di Appello circa le conseguenze di ineleggibilità del candidato Bellardi Gianfranco , i nostri legali continuano ad essere convinti che la soluzione prevista dall'ordinamento sia quella della correzione del risultato elettorale (come scritto in legge), perché altrimenti Bellardi Gianfranco avrebbe nuovamente la possibilità di candidarsi già alle prossime elezioni e per censurare la sua ineleggibilità sarebbe necessario un nuovo ricorso di accertamento. Sotto questo profilo, negli effetti pratici, la sentenza è molto strana. Valutiamo dunque l'impugnativa in Cassazione. Ciò detto, è ormai acclarato che avessimo ragione fin dalla campagna elettorale del 2018, Noi di Progetto Paese abbiamo sempre ribatito il giusto e cioè il rispetto della legge, il Sindaco di un Comune deve essere il primo a rispettare la legge”.Edicola digitale
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