La ragione sta a metà, tant’è che le spese sono state compensate. Questo sembra di leggere tra le righe della sentenza pronunciata il 7 ottobre scorso, in camera di consiglio, dai giudici della seconda sezione del TAR di Torino Carlo Testori (Presidente), Silvia Cattaneo (Consigliere) e Valentina Caccamo (Referendario).
All’ordine del giorno il ricorso presentato da Franco Francesco Sabolo, Marco Franco Scalvini, Franco Vallino, Dino Gianni Ocleppo, Claudio Tullo Pitetti, Enzo Ferrero, Luca Boerio, Riccardo Zannini, Davide Urso, Marco Iavelli e Simone Boerio, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Sarzotti di Torino, contro il Comune di Ivrea (che non si è costituito i giudizio), Francesco Quagliero, Michael Maravita e la Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo e Celere Spaziante.
Il testo della sentenza QUI
Si chiedeva l’annullamento del bando 2020 di arruolamento per Aiutanti di campo, ufficiali e vivandiere dello Stato Maggiore, nella parte in cui era stato imposto un limite di 26 posti al numero degli Ufficiali d’Onore, senza individuare alcun criterio di scelta. E si chiedeva anche l’annullamento di tutti i provvedimenti di esclusione comunicati telefonicamente in nome e per conto della Fondazione dal Sostituto Gran Cancelliere.
Oltre alla violazione della legge 241 del 1990, della Costituzione, dei principi in materia di selezioni pubbliche e del “cerimoniale” i ricorrenti han lamentato l’eccesso di potere per illogicità manifesta, il grave difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’incompetenza.
Ed è vero che il Cerimoniale del Carnevale non ha mai previsto in oltre 200 anni di storia alcuna limitazione al numero degli aspiranti ufficiali. Così com’è vero che di limitazioni non ne sono mai state poste neppure nei piani sicurezza elaborati dall’Ingegner Amaro della Gae Engineering per le manifestazioni del 2018 e 2019 dopo i tragici eventi di piazza San Carlo. S’aggiunge che la decisione di limitare il numero dei cavalli montati dagli ufficiali d’onore del corteo storico sarebbe irrazionale a fronte dell’aumento del numero dei “carri da getto”, trainati da due o da quattro cavalli, dai 51 del 2019 a 53, con conseguente aumento del numero di cavalli coinvolti nella battaglia delle arance. Infine c’è che la Fondazione non avrebbe dovuto e potuto modificare unilateralmente le regole di svolgimento della manifestazione, contenute nel “cerimoniale” approvato dal Consiglio comunale nel 1988, senza prima interpellare l’amministrazione comunale.
Secondo i Giudici del Tar la “censura” sulla limitazione a 26 del numero degli ufficiali dello Stato Maggiore sarebbe priva di fondamento e motivata dall’esigenza di assicurare “il corretto svolgimento della manifestazione” e di “garantire una maggiore sicurezza, sia ai personaggi che al pubblico”.“Si tratta - scrivono - di una valutazione che rientra nell’ambito del potere discrezionale e in quanto tale, essa non può essere censurata dal giudice amministrativo se non per manifesta illogicità o errore di fatto…. La circostanza che tale limitazione non sia prevista dal Cerimoniale del carnevale e non sia stata contemplata nei piani di sicurezza degli anni precedenti non è di per sé indicativa della irrazionalità della valutazione compiuta dalla Fondazione” anche perché “non può essere negata la sussistenza di esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità in occasione di una manifestazione che è “caotica e violenta”.
E i giudici gettano acqua sul fuoco anche sull’assenza di criteri per la selezione degli ufficiali. “Il bando pubblico ha tuttavia previsto per tutti gli aspiranti una riunione obbligatoria presso la sede della fondazione i l 13 dicembre 2019. In tale occasione il Presidente dellaha indicato che la selezione degli ufficiali d’onore sarebbe avvenuta dando precedenza a coloro che hanno ricoperto il medesimo ruolo nel carnevale dell’anno precedente. Alla mancata indicazione nel bando dei criteri di selezione ha quindi ovviato quanto è stato comunicato nel corso della riunione. Può quindi dirsi assicurato il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, cui anche la Fondazione è tenuta, ai sensi dell’art. 1 della legge 241/1990…”.
Non molto soddisfatto l’avvocato Bruno Sarzotti.“Il ricorso - commenta - purtroppo è stato respinto, con motivazioni che personalmente non condivido. Non le nascondo che, a mio avviso, ci sarebbero tutti i presupposti per impugnare la sentenza al Consiglio di Stato (ma si tratta, ovviamente, di una valutazione del tutto personale di cui parlerò con i miei assistiti). Devo peraltro osservare che la sentenza sancisce comunque un principio assai importante per i ricorrenti: l’attività della Fondazione è soggetta alle regole dell’Amministrazione Pubblica e, quindi, anche al vaglio del Tribunale Amministrativo. Tale principio non è di poco conto, soprattutto per il futuro della Fondazione (che è poi il vero motivo per cui i ricorrenti hanno agito). A riprova di ciò, la sentenza ha anche catechizzato la scelta di incrementare il numero dei carri da getto, in contraddizione con le esigenze di sicurezza affermate dalla Fondazione. Sottolineo, infine, che sono state compensate le spese del giudizio, segno evidente che anche il TAR Piemonte si è reso conto della peculiarità delle questioni trattate e del fatto che l’azione dei ricorrenti non era certamente palesemente infondata….”.
Resta un dubbio (almeno a noi) grande come una casa. Ad un certo punto i giudici sulla disposizione che prevederebbe l’obbligo per la Fondazione di coinvolgere l’amministrazione su decisioni attinenti l’organizzazione della manifestazione, scrivono che non se ne capisce il motivo visto che il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, nella persona del Sindaco e da quattro consiglieri nominati dal Sindaco. Peccato che questo fosse il cda previsto nel vecchio statuto.
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