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Decreto “Requisiti minimi”: come cambia il calcolo dell’efficienza energetica degli edifici

Decreto Requisiti Minimi: nuovi criteri per ponti termici e H’T, più automazione, integrazione delle rinnovabili e regole per la ricarica dei veicoli elettrici

Decreto “Requisiti minimi”: come cambia il calcolo dell’efficienza energetica degli edifici

Decreto “Requisiti minimi”: come cambia il calcolo dell’efficienza energetica degli edifici

A inizio dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del cosiddetto “Decreto Requisiti Minimi”, ovvero il provvedimento che sostituisce il precedente Decreto interministeriale 26 giugno 2015, recante le misure relative all’applicazione dellemetodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Vediamo, di seguito, come cambiano la normativa e le procedure di accertamento dell’efficienza energetica degli immobili, residenziali e commerciali.

Cambiano le modalità di calcolo: i ponti termici inclusi nell’edificio di riferimento

Come spiega una nota stampa dell’ANIE (la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche), “tra le principali modifiche c’è l’obbligo di considerare i ponti termici, cioè le zone in cui il calore si disperde più facilmente, nell’edificio di riferimento” (per ‘edificio di riferimento’ si intende una struttura ideale utilizzata per il raffronto con il fabbricato ‘reale’). Il precedente Decreto prevedeva l’applicazione di una maggiorazione forfettaria compresa tra il 5% e il 10% sulle dispersioni di calore per trasmissione. Il nuovo dispositivo introduce una serie di precisi parametri tecnici di valutazione, suddivisi in base al tipo di discontinuità architettonica che può generare un ponte termico (serramenti, balconi, pilastri, intersezioni ad angolo etc.). Vengono inoltre indicati ulteriori fattori da prendere in considerazione per il calcolo, ovvero la zona climatica in cui sorge l’edificio e la posizione dell’isolante. Tale modifica, sottolinea l’ANIE, “cambia i calcoli dell’APE e le verifiche di legge, rendendo più precise le valutazioni”.  In aggiunta, “viene anche stabilito che i calcoli si basino sulle superfici lorde e che le strutture a contatto con il terreno includano l’effetto termico del suolo”.

Aggiornato anche il parametro di efficienza energetica

Altra novità significativa è quella riguardante il parametro “H’T”, che rappresenta l’indicatore di efficienza energetica dell’involucro di un edificio. Con l’entrata in vigore dell’aggiornamento normativo, non avrà più un valore unico per singola zona climatica e rapporto S/V (ovvero il “rapporto tra la superficie disperdente S e il volume climatizzato V”, come specifica il Decreto 26 giugno 2015). Il parametro sarà modulato in base alla percentuale di superficie vetrata che caratterizza l’edificio, in maniera tale da superare i limiti del precedente meccanismo di calcolo, particolarmente penalizzante per gli edifici del terziario, generalmente dotati di ampie superfici vetrate.

 

In aggiunta, spiega la nota dell’ANIE, per gli edifici di tipo non residenziale “entrano in gioco obblighi di automazione e controllo di classe B, dispositivi autoregolanti della temperatura e la possibilità di considerare l’energia prodotta da fonti rinnovabili anche per ascensori e altri servizi.

I possibili benefici: riduzione di consumi e costi

Le novità e gli aggiornamenti introdotti dal nuovo Decreto Requisiti Minimi si inseriscono in una prospettiva più ampia, quella della transizione energetica. Di conseguenza, il nuovo assetto normativo avrà inevitabilmente un impatto - principalmente sul lungo periodo - sulle spese dell’energia per gli utenti finali.

 

In primo luogo, va tenuto conto di come l’applicazione del rinnovato assetto normativo renderà gli edifici, specie quelli di nuova costruzione, più efficienti dal punto di vista energetico. Tradotto in termini pratici, servirà mediamente meno energia per alimentare gli impianti di condizionamento e climatizzazione. Effetto analogo dovrebbero sortire i nuovi obblighi in fatto di automazione dei sistemi di controllo: ambienti più ‘smart’ consentiranno una gestione ottimizzata delle risorse energetiche, con ovvi vantaggi in termini di consumi e costi.

Una maggiore integrazione delle fonti energetiche rinnovabili

Come osserva anche l’ANIE, “il decreto punta a rendere gli edifici italiani più efficienti, sicuri e sostenibili, con calcoli più accurati, nuovi strumenti tecnologici e una maggiore attenzione all’integrazione delle energie rinnovabili”. A tal riguardo, il nuovo Decreto Requisiti Minimi incrementa la quota consumi da coprire obbligatoriamente con fonti rinnovabili; di riflesso, dovrebbe diminuire la quantità di energia che gli utenti acquistano dalla rete.

 

Si può facilmente intuire come i benefici effettivi sulle spese energetiche non saranno immediatamente apprezzabili, anche perché il decreto entrerà in vigore il 3 giugno del 2026. Nell’immediato, però, non mancano le opzioni che possono garantire un apprezzabile risparmio in bolletta, a cominciare da un approccio più razionale ai consumi e una riduzione degli sprechi di energia elettrica, acqua e gas.

 

La sostenibilità ambientale può tradursi in sostenibilità economica mediante una scelta ‘strategica’ dell’offerta di fornitura da sottoscrivere per la propria utenza domestica. Quelle a tariffa indicizzata espongono gli utenti alle oscillazioni di prezzo dovute all’accoppiamento del prezzo dell’elettricità a quello del gas. Tradotto in termini pratici, le bollette della luce rappresentano un’incognita (anche quando i consumi restano stabili), poiché anche le voci di spesa ‘accessorie’ sono soggette a variazioni e aggiornamenti periodici.

 

In alternativa, però, sono disponibili sul mercato italiano modelli commerciali meno ‘volatili’, in grado di attutire notevolmente l’andamento altalenante dei mercati energetici. Uno di questi è l’offerta ‘a fasce’ di Reset Energia, azienda in ascesa nel panorama delle forniture luce per utenti domestici privati. Rispetto a molti altri operatori di settore, propone un modello differente, che prevede un servizio di fornitura a canone mensile fisso, comprensivo di quota consumi, imposte, IVA e oneri generali di sistema. L’importo da corrispondere ogni mese è collegato ad una specifica fascia di consumo, che rappresenta la quantità di energia che il fornitore ‘accantona’ preventivamente e mette poi a disposizione del cliente per coprire il fabbisogno mensile di energia. Reset consente di scegliere tra tre diverse ‘fasce’: ulteriori dettagli possono essere consultati sul sito ufficiale del fornitore all’indirizzo https://resetenergia.it. L’azienda, coniugando trasparenza e sostenibilità, distribuisce energia pulita al 100%, in quanto prodotta mediante fonti energetiche rinnovabili certificate attraverso il meccanismo di annullamento delle Garanzie di Origine.

Le nuove norme sui punti di ricarica per veicoli elettrici

Infine, il Decreto introduce regole molto dettagliate in materia di ricarica dei veicoli a trazione elettrica, da applicare agli edifici dotati di posto auto, “con obblighi crescenti per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti”. Viene così recepita in maniera completa la direttiva comunitaria di riferimento; per i nuovi edifici con più di dieci posti auto, è introdotto l’obbligo di predisporre apposite canalizzazioni per ogni stallo, con potenza pari a 1 kW per ciascuno di essi. Per gli immobili non residenziali, invece, le canalizzazioni devono essere effettivamente realizzate, in numero variabile in funzione dei posti disponibili. Per parcheggi che contano tra i 10 e i 25 posti auto, dovranno essere messi in opera almeno due punti di ricarica di Tipo A mentre quelli con più 350 stalli dovranno dotarsi di oltre 25 punti.

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