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02 Dicembre 2025 - 13:08
Francesco Totti e Ilary Blasi
Il cursore lampeggia accanto all’ultimo messaggio su WhatsApp. Sono le 23:19 del 26 maggio 2023: «Francesco ho sentito due volte nostra figlia stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?». Dall’altra parte del telefono, nessuna risposta. Pochi minuti dopo, la chiamata alla madre e l’allerta alle forze dell’ordine. È lo scambio – oggi agli atti – che alimenta il procedimento in cui Francesco Totti è indagato per abbandono di minori, e che oppone la versione di Ilary Blasi alla lettura della Procura di Roma, convinta che quella sera non vi fosse un pericolo concreto per la piccola.
La ricostruzione della serata è ormai nota, ma è nei dettagli – gli orari, le presenze in casa, la distanza dal ristorante, la reperibilità degli adulti – che si decide il significato penale del fatto. Il 1° dicembre 2025 il giudice ha esaminato l’opposizione dei legali di Blasi alla richiesta di archiviazione formulata dai pm di Roma, che si fonda su un concetto chiave del reato contestato: l’esposizione a un pericolo per la vita o l’incolumità del minore. Per i magistrati, il pericolo non c’è stato; per la madre, invece, la minore sarebbe rimasta senza adulti di riferimento per un arco di tempo non trascurabile, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.
Secondo gli atti, Totti e la compagna Noemi Bocchi escono di casa intorno alle 21:00 per una cena nelle vicinanze. In appartamento restano la figlia più piccola avuta con Blasi – all’epoca di 6-7 anni – e i due figli di Bocchi (indicati come di 9 e 11-12 anni nelle diverse ricostruzioni). Blasi, fuori Roma per lavoro, videochiama la bambina e apprende che non ci sono adulti in casa. Alle 23:19 invia il messaggio a Totti, poi contatta la madre chiedendole di chiamare la polizia. Intorno alla mezzanotte gli agenti arrivano nell’abitazione: la casa viene aperta, è presente la baby-sitter e “tutto appare tranquillo”, ma la conduttrice procede comunque a presentare denuncia.
Nella stessa cornice si inserisce un’ulteriore circostanza controversa: la tata. Per la Procura di Roma, la baby-sitter – pur non essendo in quel momento nell’appartamento – era “verosimilmente” disponibile a salire, poiché residente nello stesso palazzo o nello stesso condominio dell’ex numero 10. Per la parte civile, invece, l’alibi sarebbe stato costruito a posteriori: la tata non si trovava in casa e vi sarebbe arrivata solo dopo essere stata avvisata dell’imminente arrivo della polizia. È uno dei punti su cui le versioni divergono.
La richiesta dei pm poggia su tre elementi principali:
In questa prospettiva, mancherebbe il requisito essenziale dell’articolo 591 del codice penale: l’abbandono che espone il minore a un pericolo anche solo potenziale per la vita o l’incolumità. La Procura di Roma ha quindi depositato l’istanza di archiviazione, cui la difesa di Blasi si è opposta, chiedendo al gip di proseguire le indagini o di disporre l’imputazione coatta.
Da notare che, secondo quanto emerso in questa fase, nel registro degli indagati figurerebbero anche Noemi Bocchi – per la stessa ipotesi di reato – e la tata (per una presunta falsa attestazione sulla sua presenza). Sono profili ancora da vagliare, che si intrecciano con la dinamica di quella sera.
Dall’altro lato, i legali di Blasi ritengono che i messaggi e le chiamate di quella sera offrano una fotografia diversa: una bambina di 6 anni che, prima dell’intervento di adulti, si sarebbe trovata per oltre due ore senza un riferimento effettivo, circostanza documentata da uno scambio in chat e da una lunga permanenza al telefono con la madre. In aula è stata depositata la schermata del messaggio delle 23:19 e – secondo varie ricostruzioni – l’indicazione del tentativo, rimasto senza risposta, di contattare Totti prima di attivare la “rete di sicurezza” familiare e le forze dell’ordine.
In questo racconto si inserisce anche la sequenza dell’arrivo degli agenti: la casa viene aperta, la baby-sitter risulta presente e la situazione appare “in ordine”. Ma per la difesa della conduttrice quei minuti sarebbero cruciali: la tata – a loro dire – sarebbe stata preallertata, elemento che ridimensionerebbe la portata rassicurante del riscontro immediato effettuato dalla polizia.
Il reato di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.) punisce chi abbandona una persona minore di 14 anni o una persona incapace – della quale abbia la custodia o debba avere cura – esponendola a un pericolo per la vita o l’incolumità. La pena base va da sei mesi a cinque anni, con incrementi se derivano lesioni o morte, e aumenti se l’autore è un genitore o un altro prossimo congiunto. In giurisprudenza, il “pericolo” non deve necessariamente essere concretissimo, ma deve risultare almeno “potenziale” e riconoscibile alla luce delle circostanze oggettive.
La domanda cardine, dunque, è se l’allontanamento degli adulti, in quel contesto, abbia creato un pericolo attuale per la minore. Per i pm, la presenza dei fratelli maggiori, il telefono e la prossimità della baby-sitter e dei genitori al ristorante avrebbero neutralizzato il rischio; per la madre, contano l’età della bambina, il lasso di tempo senza controllo e il fatto – da lei sostenuto – che nessun adulto fosse realmente disponibile in tempo reale dentro casa. È su questo crinale che si muove il vaglio del gip.
Il procedimento approda davanti al gip di Roma nell’udienza del 1° dicembre 2025 per decidere sull’opposizione all’archiviazione. Nei giorni precedenti, le agenzie hanno riportato la richiesta dei pm di chiudere il fascicolo e l’iscrizione, oltre che di Totti, anche di Bocchi e – per una diversa ipotesi – della baby-sitter. L’ANSA ha riferito che la difesa di Blasi ha depositato atti e analisi autonome volte a evidenziare “anomalie” rispetto alla versione confidente sull’assenza di pericolo reale. La decisione del giudice – riservata – dovrà stabilire se archiviare o disporre ulteriori approfondimenti.
È facile ridurre tutto a una lite post-separazione tra personaggi pubblici. Ma qui c’è in gioco un confine delicatissimo del diritto penale: quando la temporanea assenza di un adulto si traduce in abbandono? In Italia non esiste una regola “a minuti” che stabilisca quanto un minore possa restare da solo: la valutazione è caso per caso, dipende dall’età, dal contesto abitativo, dagli strumenti di contatto, dalle reti di protezione e dal tipo di situazioni prevedibili in quell’arco temporale. La sera del 26 maggio 2023, per la Procura, i “paracadute” c’erano; per Blasi, non bastavano. In filigrana, poi, scorre un’altra domanda: qual è il confine tra una scelta educativa discutibile e un illecito penale? La giurisprudenza richiama spesso la nozione di “pericolo potenziale” ma riconoscibile, non meramente ipotetico.
La chat e il timestamp sono elementi centrali. Documentano la percezione di Blasi in tempo reale e l’assenza di risposta di Totti in quei minuti. Ma la prova digitale, da sola, non “chiude” il quadro: serve confrontarla con i tabulati, con eventuali riprese condominiali, con le posizioni degli smartphone, con le testimonianze della tata e con gli accertamenti sulla distanza dal ristorante. La “foto” del messaggio è poderosa sul piano narrativo e processuale, ma è nella cornice – dove si incastrano i minuti e la disponibilità degli adulti – che si misura il salto dall’inopportunità alla rilevanza penale.
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