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02 Settembre 2025 - 12:21
Semafori T-red, l’associazione dei consumatori denuncia: “Nessuno è omologato”
Non basta l’approvazione del Ministero dell’Interno, non basta la delibera della Giunta comunale. E non basta nemmeno che le segnaletiche orizzontali e verticali dell’incrocio siano a norma di legge.
A fare nuovamente luce sul T-red tra via Speranza e via Italia a San Mauro Torinese è stato Mario Gatto, presidente di Globoconsumatori e membro della Commissione trasporti alla Camera dei Deputati.
Negli scorsi mesi, infatti, dopo le segnalazioni del nostro giornale, il Comune aveva prima fatto chiarezza sulla possibilità di svoltare a sinistra in via Speranza da via Italia, arrivando da Settimo Torinese, tracciando poi la freccia di svolta sull’asfalto prima assente.
La Polizia Locale aveva inoltre specificato che da quel lato della strada il T-red sanziona solo il mancato rispetto del rosso, e non una svolta non consentita dalle singole corsie, al contrario di quanto avviene al lato opposto della strada. L’iter si è poi concluso nel mese di agosto con l’installazione di un cartello che avvisa con anticipo la presenza delle due corsie di preselezione: quella di sinistra per proseguire dritti o svoltare a sinistra, e quella di destra solo per la svolta.
Tuttavia, nonostante le rassicurazioni del municipio, questo non è sufficiente. «L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21894 del 2 agosto 2024 – ha fatto sapere Gatto – ha stabilito che anzitutto è obbligatoria la delibera della Giunta comunale per l’installazione: ad Alessandria abbiamo sentenze che mettono in dubbio la legittimità dell’atto di Giunta. Non basta fare la delibera, ma bisogna precisarla molto per mettere un T-red: lo mettiamo in un incrocio per motivi ben precisi».
Tra le motivazioni precise, la vicinanza a una scuola, la pericolosità dell’incrocio con un alto numero di incidenti nell’arco degli ultimi 5 anni, che va documentata. «Il Comune deve fornire l’indice di incidentalità degli ultimi 5 anni. In più, la stessa Cassazione ha stabilito che i dispostivi T-red e simili possono funzionare in autonomia solo se omologati. Altrimenti, devono essere presidiati dalla Polizia Locale», ha aggiunto Gatto.


L'ordinanza della Cassazione n. 21894/2024. Omologazione e approvazione non sono equivalenti.
Al di là delle delibere di Giunta sui T-red, presenti a San Mauro e consultabili online – almeno nel caso del dispositivo di Sambuy – questo è il punto fondamentale. Non basta l’approvazione del MIT, ma serve anche l’omologazione, al pari degli autovelox.
«Come nel caso degli autovelox, non ce n’è uno omologato in Italia. L’omologazione di un T-red è molto più complicata di quella di un autovelox. Manca poi il regolamento di attuazione. Se non c’è l’omologazione, il semaforo dev’essere appunto presidiato dalla Polizia Locale, e la sanzione immediatamente contestata», ha aggiunto il presidente di Globoconsumatori.
Ma se nessun dispositivo in Italia è omologato, allora si può fare ricorso sempre? «Mentre sugli autovelox – ha illustrato Gatto – è assodato che viene accolto il ricorso basato sulla mancata omologazione, per i T-red alcuni giudici di pace, una minoranza, dicono: “No, abbiamo comunque una prova fotografica”. Sul verbale di contravvenzione sono infatti obbligatorie tre fotografie: in ingresso, a metà e in uscita dall’incrocio. Alcuni giudici di pace fanno valere questa cosa, al di là dell’omologazione. Ma c’è sempre lo stesso discorso: chi mi dice che il dispositivo che fa scattare la fotografia quando scatta il rosso sia a norma?».
Mentre l’approvazione di questi dispositivi spetta al Ministero dell’Interno, l’omologazione spetta invece al Ministero delle Imprese e Made in Italy, in quanto “pesi e misure” sono sin dal 1890 di competenza di quello che un tempo era il Ministero dell’Industria, oggi MIMIT.
«Dunque – ha concluso Gatto –, non è il Ministero dei Trasporti a poter rilasciare l’omologazione. Omologazione e approvazione sono due cose diverse: ci sono tre sentenze della Cassazione a riguardo».
Diverse sono infatti oggi le sentenze del Giudice di pace ad accogliere queste nuove specificazioni, come la n. 2146/2024, che ha dato ragione a un cittadino ingiustamente sanzionato da un simile dispositivo nel Comune di Torino.

Sentenza del Giudice di pace di Torino n. 2146/2024. Omologazione e approvazione non sono equivalenti, e il giudice si è pronunciato contro il Comune di Torino.
Ricorrere al Giudice di pace – lo ricordiamo – non è mai gratuito. Affinché la propria multa venga esaminata sono necessari circa 40 euro. Diverso invece è il caso del ricorso al Prefetto, che ha il solo costo dell’invio di una raccomandata. Ma con una differenza fondamentale: se il Giudice di pace si esprime contro il ricorrente, la multa è confermata e l’importo da pagare rimane sempre lo stesso. Se si “perde” contro il Prefetto, la sanzione viene raddoppiata.
Allora meglio ricorrere al Prefetto o al Giudice di pace? Dipende. Per questioni più evidenti legate al verbale, come una sanzione recapitata oltre i termini di legge, già solo il Prefetto si può pronunciare facilmente a favore del ricorrente. Per questioni più complesse e che richiedono una maggior interpretazione, è consigliabile invece ricorrere al Giudice di pace.
I dispositivi T-red sul territorio di San Mauro Torinese sono quattro: tra via Speranza e via Italia, tra via Torino e via Pescatori, tra via Roma e via Milano e tra via Mezzaluna, via Rivodora e la SP590 a Sambuy.
Quest’ultimo è stato recentemente spostato dalla precedente ubicazione, tra via Casale e via della Costituzione, in quanto – avevano fatto sapere dal Palazzo Civico – «le sanzioni si erano quasi del tutto azzerate».
Tuttavia, consultando la delibera ancora disponibile sul sito, emerge che sono state sì fornite delle giustificazioni per la sua installazione (tra cui la conformazione della strada, la presenza di pedoni, di una chiesa e di una scuola, la Morante, che però non è in prossimità dell’incrocio ma in via Mezzaluna), ma il Comune non ha reso noti nel documento i dati relativi agli incidenti nei 5 anni precedenti. La delibera della Giunta comunale, la n. 267/2024, è stata approvata il 18 dicembre dello scorso anno. Ben oltre il 2 agosto 2024, data a cui risale l’ordinanza della Cassazione.
Solo una questione di sicurezza stradale? Bisogna tenere conto che questi dispositivi sono spesso noleggiati dai Comuni, e rappresentano quindi un’uscita da inserire nel bilancio comunale. Un bel problema se il Comune spende per averli e non dovesse poi rientrare nelle spese.
La “partita” dei T-red sanmauresi, che sembrava quindi chiusa, è in realtà più aperta che mai. E si gioca tutta sulla trasparenza e sul rispetto delle sentenze.


La delibera di Giunta n. 267/2024. Come stabilito dalla Cassazione, omologazione e approvazione non sono equivalenti e spettano a Ministeri diversi. La delibera è di dicembre 2024, mentre l'ordinanza della Cassazione di agosto 2024.
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