Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Città di Torino relativo alle spese di manutenzione degli uffici giudiziari. In particolare il tribunale amministrativo ha annullato, dichiarandolo illegittimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017 che aveva ricalcolato, riducendo l’importo e prevedendone la rateizzazione trentennale, il debito dello Stato nei confronti degli enti locali per queste spese. Per la giustizia amministrativa si tratta di “un atto illegittimo, emesso da un organo non competente a intervenire in materia” e che per la Città di Torino aveva ridotto da 44 a 7 milioni di euro l’entità di quanto dovuto dallo Stato per gli anni dal 2012 ai primi sei mesi del 2015. “La sentenza – spiega una nota di Palazzo Civico evidenziando l’esiguità e l’inadeguatezza del contributo attributo agli enti come rimborso – ha definito la quantificazione degli importi ‘del tutto avulsa rispetto al raffronto con le spese riferibili ai singoli Comuni'”. Il ministero della Giustizia dovrà ora liquidare la somma corretta di quanto i Comuni, in sostituzione dello Stato, hanno destinato alla manutenzione di sedi di uffici giudiziari.
